Notifica al contribuente A.I.R.E. valida con raccomandata all’indirizzo estero (Cass. civ. Sez. V n. 22838 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente non residente, iscritto all’A.I.R.E., è validamente effettuata, in alternativa alle modalità dell’art. 142 cod. proc. civ., mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera risultante dai registri anagrafici, secondo l’art. 60, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973. La notifica si perfeziona con la compiuta giacenza per omesso ritiro del plico, senza che siano applicabili le disposizioni della legge n. 890/1982 sull’avviso di deposito. Solo in caso di esito negativo della notifica all’indirizzo A.I.R.E. diviene applicabile la modalità prevista per l’irreperibilità assoluta. La dedotta impossibilità materiale di ritirare il plico non integra, di per sé, fattore eccezionale idoneo a fondare la rimessione in termini.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla C.T.P. di Savona un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate relativamente all’anno d’imposta 2007, per recupero di IRPEF e addizionale regionale, oltre interessi e sanzioni. Egli sosteneva di essere venuto a piena conoscenza dell’atto solo in data successiva.

La C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivo, ritenendo regolare la notifica. La C.T.R. della Liguria respingeva l’appello, confermando la validità della prima notifica, effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero, perfezionatasi per compiuta giacenza, e ritenendo non necessaria la seconda notifica. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 60, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 14 della legge n. 890/1982, sostenendo che la raccomandata sarebbe modalità consentita solo se effettuata da un soggetto abilitato, con relazione di notificazione ai sensi dell’art. 148 cod. proc. civ., e lamentando il difetto di prova dell’invio dell’avviso di avvenuto deposito.

La Corte ricostruisce il quadro normativo successivo alla sentenza Corte cost. n. 366/2007, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, comma 1, lettera e) nella parte in cui escludeva l’applicabilità dell’art. 142 cod. proc. civ. al cittadino residente all’estero con residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria. Il legislatore, con il d.l. n. 25 marzo 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 73/2010, ha introdotto i nuovi quarti e quinti commi dell’art. 60.

Il quarto comma prevede che, salvo quanto disposto dai commi precedenti e in alternativa all’art. 142 cod. proc. civ., la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dall’A.I.R.E. o a quello della sede legale estera. Il quinto comma disciplina il caso in cui il contribuente non abbia comunicato l’indirizzo. Richiamando Cass. n. 13753/2023, la Corte chiarisce che la notifica va effettuata in primo luogo all’indirizzo A.I.R.E. e che solo in caso di esito negativo diviene applicabile la modalità dell’irreperibilità assoluta.

Nel caso di specie il contribuente era pacificamente iscritto all’A.I.R.E. e la raccomandata era stata spedita all’indirizzo corretto. La notifica si è quindi perfezionata per compiuta giacenza, essendo l’atto stato posto in giacenza e non ritirato. Quanto al terzo motivo, è corretta l’affermazione della C.T.R. circa la non necessità della seconda notifica; in ogni caso la sua regolarità è conforme a diritto, avendo il messo attestato l’assenza di residenza, abitazione e domicilio, con richiami a Cass. n. 12240/2024 e Cass. n. 24556/2024.

Il quarto motivo, relativo alla rimessione in termini, è infondato: la C.T.R. l’ha respinta non per la regolarità delle notifiche, ma per insussistenza dei presupposti di forza maggiore o eccezionalità, affermazione rimasta priva di prova per violazione del principio di autosufficienza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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