Motivazione contraddittoria e apparente: cassata la liquidazione per ingiustificato arricchimento (Cass. civ. Sez. I n. 22986 del 10.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità per motivazione contraddittoria e solo apparente, ai sensi dell’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., la sentenza di merito che, dopo aver esplicitamente rilevato l’insufficienza della documentazione prodotta e l’incomprensibilità dei criteri valutativi adottati dal consulente tecnico d’ufficio, accolga comunque la domanda aderendo acriticamente alle risultanze della consulenza. La contraddizione tra le premesse argomentative e la conclusione dispositivo-integrativa non consente di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice e si traduce in assenza di motivazione effettiva. Il vizio è rilevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e impone la cassazione con rinvio.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari su richiesta di una società cessionaria di ramo d’azienda, per il pagamento di complessive ottantasette fatture relative a un servizio di pulizia reso in favore della società opponente, affidataria del servizio in forza di un contratto di appalto stipulato nel 1998.
L’opponente eccepiva, in via pregiudiziale, la nullità delle proroghe e dei rinnovi taciti del contratto per violazione del divieto di rinnovo degli appalti pubblici e dell’obbligo di forma scritta ad substantiam. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’appello, in riforma, escludeva che alcunché fosse dovuto a titolo contrattuale per essere i corrispettivi riferiti a contratto prorogato nullo per difetto di forma, ma accoglieva la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, liquidando un indennizzo. Ricorreva per cassazione la società soccombente; resisteva la controricorrente, proponendo ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, incentrato sulla nullità della sentenza per motivazione intimamente contraddittoria e solo apparente. Il giudice di legittimità rileva che la Corte territoriale aveva essa stessa affermato di non comprendere a quali criteri rispondesse la valutazione del consulente, il quale, dopo aver giudicato insufficiente la documentazione, era poi proceduto su base presuntiva.
Il vizio logico è insanabile: la sentenza impugnata riconosce che non è dato comprendere come il consulente ricavasse i costi e che le fatture erano elencate secondo il singolo importo, talvolta duplicate, senza chiarire la percentuale di ricarico. A fronte di tali premesse, l’accoglimento della domanda risulta privo di un percorso argomentativo coerente.
Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti dall’accoglimento del primo. Il quarto motivo, con cui si censurava il difetto di motivazione sulla tempestività della domanda di ingiustificato arricchimento, è dichiarato infondato: la Corte territoriale ha correttamente motivato sull’ammissibilità della domanda, introdotta nel giudizio di opposizione come conseguenza dell’ampliamento del tema d’indagine, in conformità all’ermeneutica processuale richiamata.
Anche il quinto motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva, è rigettato: la pronuncia implicita nell’accoglimento della domanda e l’esame della cessione, con i crediti anteriori e successivi, escludono il dedotto vizio.
Il ricorso incidentale, con cui si sosteneva la natura privatistica della società ricorrente e del contratto, è respinto. La Corte conferma la qualificazione di impresa pubblica — non di organismo di diritto pubblico — essendo il capitale interamente detenuto dal Ministero dei trasporti, con la conseguente soggezione alle procedure di evidenza pubblica e l’obbligo di stipulazione in forma scritta. Parimenti corretta è la statuizione sul divieto di proroga del contratto.
La sentenza è dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. La Corte dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.
Nota della Redazione
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