Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura nel merito dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 21587 del 27.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente — persona fisica o giuridica — intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore, ma prima della notifica del ricorso, non determina l’inammissibilità dell’atto di impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato. Il ricorso per cassazione che, sotto la formale denuncia di violazione di legge, proponga una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove è inammissibile. In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non investe il risultato interpretativo in sé, ma solo il rispetto dei canoni ermeneutici e la coerenza della motivazione.

Il Fatto

Una società aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di un’altra società, fondato su un contratto di manutenzione e servizi. Il Tribunale ha respinto l’opposizione e confermato il decreto. La Corte d’appello ha respinto il gravame e condannato l’appellante alle spese. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui la controricorrente ha resistito.

La trattazione era stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione dell’ultrattività del mandato in caso di società cancellata dal registro delle imprese. Dopo la decisione delle Sezioni Unite, la causa è stata nuovamente discussa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la questione preliminare sollevata dalla controricorrente. Richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 29812/2024, il Collegio ribadisce che la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, sopravvenuta dopo il conferimento della procura speciale ma prima della notifica del ricorso, non rende inammissibile l’impugnazione in virtù dell’ultrattività del mandato. Nella specie la cancellazione della società era stata allegata come intervenuta dopo il conferimento della procura, sicché la questione preliminare è infondata.

Con il primo motivo la ricorrente aveva denunciato la violazione dei principi sul principio dispositivo e sul riparto dell’onere della prova, censurando la mancata ammissione dei mezzi istruttori. La Corte lo dichiara inammissibile: la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, si risolve in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, non consentita in sede di legittimità.

Il Collegio ricorda che la scelta dei mezzi istruttori è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, censurabile solo per vizio di motivazione e non per violazione di legge, richiamando sul punto un proprio precedente. La Corte d’appello aveva ritenuto generiche le prove orali, perché non specificavano tempi e destinatari delle richieste telefoniche di primo intervento; la ricorrente non aveva impugnato la sentenza per vizio di motivazione, sicché la censura resta inammissibile.

Anche il secondo motivo, relativo all’interpretazione del contratto e alla violazione delle regole ermeneutiche, è dichiarato inammissibile. Il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene ai giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo al rispetto dei canoni legali di ermeneutica e alla coerenza della motivazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *