Raddoppio dei termini e sanzione per contabilità irregolare su fatture inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 23245 del 14.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dagli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, non la sua effettiva presentazione né un accertamento penale definitivo. Il giudice tributario, se richiesto con i motivi di impugnazione, compie una valutazione «ora per allora» sui presupposti dell’obbligo di denuncia, accertando se l’amministrazione abbia agito con imparzialità o abbia fatto un uso strumentale dell’istituto. Rientra nell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 la registrazione in contabilità di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, condotta idonea ad ostacolare l’accertamento e non degradabile a irregolarità di scarsa rilevanza.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002, con cui l’Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità di una quota delle spese di sponsorizzazione sostenute dall’impresa individuale del contribuente. Tali costi erano documentati da fatture riconducibili a una società ritenuta cartiera, nell’ambito di un meccanismo fraudolento per operazioni in tutto o in parte inesistenti.
La Commissione tributaria provinciale di Ancona aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale delle Marche, in riforma, ha accolto l’appello dell’ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla sanzione per irregolare tenuta della contabilità, sul difetto di motivazione dell’atto impositivo, sul raddoppio dei termini e sulla ripartizione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e affronta anzitutto la censura sulla sanzione applicata. L’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 non punisce solo chi non tiene affatto le scritture contabili, ma anche chi non le tiene o non le conserva secondo le prescrizioni di legge. Vi rientra dunque la registrazione di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, poiché la fattura è emessa per ciascuna operazione imponibile ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/72. La fittizietà dell’operazione viene occultata dall’apparenza di una fattura contabilizzata e da pagamenti tracciabili, con la conseguenza che la condotta è idonea a ostacolare l’accertamento e non giustifica la riduzione della sanzione alla metà.
Sul secondo motivo, la Corte distingue il piano dell’allegazione da quello della prova. L’amministrazione, con la motivazione dell’avviso, soddisfa l’onere di allegazione degli elementi costitutivi della pretesa, mettendo il contribuente in grado di contestare l’an e il quantum. La sentenza impugnata ha correttamente separato la motivazione dell’atto impositivo dall’onere probatorio, assolto dall’Erario in presenza di una società cartiera. Le censure sulla valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità. Il motivo è quindi inammissibile.
Il terzo motivo investe il raddoppio dei termini. La Corte ribadisce che è sufficiente l’obbligo di denuncia ex art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dal momento in cui sorge e dal suo adempimento, richiamando C. cost. n. 247 del 2011. Il giudice tributario è tenuto al riscontro formale ed estrinseco dei presupposti dell’obbligo di denuncia e dell’assenza di arbitrarietà della condotta dell’ufficio, non all’accertamento del reato. Gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno della propria estraneità, compresa la pronuncia assolutoria in sede penale, non dovevano essere valutati dal giudice tributario. La questione di nullità dell’avviso per violazione dell’art. 33, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 è inammissibile, perché non risulta sollevata nei gradi di merito, e comunque infondata, poiché l’utilizzazione della documentazione acquisita dalla polizia tributaria non è subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Il quarto motivo è inammissibile: sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, la parte mira a una rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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