Inammissibile il ricorso che non deposita gli atti processuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24086 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di cassazione introdotti dopo l’1.1.2023 il controricorso deve essere depositato, e non più notificato, entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, secondo il nuovo testo dell’art. 370 c.p.c.; il tardivo deposito preclude alla parte convenuta la possibilità di presentare memorie. Quando con il ricorso si deduca un error in procedendo, la Corte di cassazione accede direttamente agli atti processuali su cui la censura si fonda, ma tale scrutinio presuppone il rispetto degli oneri di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.: la mera trascrizione di brani degli atti nel ricorso non supplisce al loro deposito. Il difetto di autosufficienza rende inammissibile il motivo.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto in giudizio la società cooperativa per ottenere differenze retributive, sostenendo la natura subordinata del rapporto svolto dal 9.10.2001 all’8.1.2012 e l’illegittimità dei contratti a progetto intercorsi tra le parti, oltre alla declaratoria di inefficacia del licenziamento orale. Il tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 56/2023, aveva respinto l’appello.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’omesso esame dei progetti consegnati. La società ha resistito con controricorso e entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di tardività del controricorso, sollevata dalla difesa della ricorrente nella memoria. L’eccezione è fondata: il nuovo testo dell’art. 370 c.p.c., applicabile ai giudizi introdotti dopo l’1.1.2023, impone il deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. Nella specie il ricorso è stato notificato il 16.8.2023 e il controricorso depositato solo il 10.10.2023.
La Corte precisa che non assume rilievo la notifica del controricorso, avvenuta il 25.9.2023, poiché la disposizione non la prevede più. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 7170 del 2024, secondo cui la modifica introdotta dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022 si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023, in forza dell’art. 35, comma 5, del medesimo decreto, come modificato dalla legge n. 197 del 2022.
Il tardivo deposito del controricorso determina l’impossibilità per la parte convenuta di presentare memorie, secondo Cass. n. 2599 del 2024, e ciò esime la Corte dall’esame delle istanze contenute nella memoria.
Quanto al primo motivo, la Corte ricorda che, in presenza di un error in procedendo, il sindacato di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante accesso agli atti su cui il ricorso si basa, indipendentemente dalla logicità della motivazione del giudice di merito, poiché l’oggetto dello scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto (Sezioni Unite n. 8077 del 2012). Tale accesso presuppone però che la censura sia proposta nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Nel caso di specie la violazione dell’art. 112 c.p.c., formulata sul presupposto di un’erronea interpretazione della domanda originaria, è stata articolata senza rispettare tali oneri: la ricorrente si è limitata a trascrivere brani degli atti, omettendo di depositare il ricorso introduttivo, il ricorso in appello e la sentenza di primo grado, impedendo alla Corte la verifica del contenuto della domanda. Il motivo è quindi inammissibile.
L’inammissibilità del primo motivo assorbe le censure del secondo, relative all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003. Il secondo motivo è inoltre inammissibile nella parte in cui denuncia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame dei progetti, in ragione della doppia conforme di cui all’art. 348 ter c.p.c., ratione temporis applicabile. Non vi è spazio per configurare la violazione dell’art. 115 c.p.c., che impone solo che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti. Il ricorso è dichiarato inammissibile e la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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