Cumulo pensione-redditi: la cassa integrazione è reddito da lavoro dipendente per la riduzione ex art. 1, c. 42, l. 335/1995 (Cass. lav. 18186/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 18186 del 5 giugno 2026 (R.G.N. 32907/2019) — Presidente Lucia Esposito, Relatore Fabrizio Gandini.

Il principio di diritto

“Ai fini dell’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 1, comma 42, della legge n. 335/1995 — richiamato dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 164/1997 anche per la pensione di invalidità specifica del personale di volo — l’indennità di cassa integrazione guadagni, quale reddito percepito in sostituzione o integrazione della retribuzione perduta ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, rileva in termini di reddito da lavoro dipendente, indipendentemente dalla sua natura previdenziale”.

Il fatto

Un titolare di pensione di invalidità specifica (personale di volo, ex art. 4, comma 2, d.lgs. n. 164/1997) lamentava che l’INPS gli avesse decurtato la pensione per i mesi da ottobre a dicembre 2012 (tredicesima inclusa), applicando la riduzione ex art. 1, comma 42, l. n. 335/1995 per il cumulo con l’indennità di cassa integrazione guadagni percepita nel 2012. Ne sosteneva l’illegittimità, non potendosi qualificare la CIG come reddito da lavoro dipendente. Il Tribunale e la Corte d’appello di Roma davano ragione al pensionato, valorizzando la natura previdenziale della CIG (Cass. n. 901/2014; n. 1378/2019). L’INPS ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La motivazione

I precedenti sulla natura previdenziale della CIG (Cass. n. 901/2014; n. 1378/2019) riguardavano istituti civilistici diversi — la prescrizione del TFR maturato durante la cassa integrazione e il divieto di compensazione tra crediti retributivi e previdenziali — e non la qualificazione del reddito a fini di cumulo previdenziale. La qualificazione di un reddito a fini previdenziali va compiuta con riferimento alla classificazione del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). La CIG è corrisposta a titolo di integrazione o sostituzione della retribuzione perduta ed è fiscalmente equiparata al reddito perduto (art. 6, comma 2, TUIR; Cass. n. 25499/2011; n. 12449/2004): la sua natura previdenziale non esclude la qualificazione come reddito della stessa natura di quello di lavoro dipendente sostituito. La Corte d’appello ha quindi errato. (Nel caso, il pensionato non si era rioccupato, sicché si applica l’art. 4, comma 4, e non il comma 3, del d.lgs. n. 164/1997.)

Esito: la Corte accoglie il ricorso dell’INPS, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Nel cumulo tra pensione e altri redditi, l’indennità di cassa integrazione rileva come reddito da lavoro dipendente ai fini delle riduzioni ex art. 1, comma 42, l. n. 335/1995, a prescindere dalla sua natura previdenziale: ciò che conta è la qualificazione fiscale ex art. 6, comma 2, TUIR (i proventi conseguiti in sostituzione di redditi sono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti). Per chi assiste il pensionato: la tesi della “natura previdenziale” della CIG non è spendibile per evitare la riduzione, e i precedenti che l’affermano vanno letti nel loro specifico contesto (prescrizione, compensazione), non estesi al cumulo. La pronuncia riguarda il personale di volo, ma il criterio di qualificazione ha portata sistematica.

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