Subordinazione dei soci cooperatori e aliquota al Fondo di solidarietà residuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24647 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è censurabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo per l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato tipizzati dall’art. 2094 cod. civ.; la scelta e la ponderazione degli indici sussidiari di subordinazione costituiscono accertamento di fatto, sindacabile nei soli limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La qualificazione del rapporto è inderogabile e prescinde dal nomen iuris e dalla volontà delle parti, dovendosi valorizzare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. L’obbligo contributivo per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale presuppone l’accertamento del vincolo di subordinazione dei soci lavoratori.
Il Fatto
Una società cooperativa in liquidazione ha impugnato due note di rettifica dell’INPS, relative al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3 della legge n. 92 del 2012. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, accertando la fondatezza della pretesa contributiva dell’Istituto. La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame, ravvisando il vincolo di subordinazione che legava i soci alla cooperativa.
La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, deducendo la violazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ., l’erroneità del ragionamento presuntivo, l’omesso esame di fatti decisivi e la mancata ammissione delle prove orali. Nel corso del giudizio è stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha escluso che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale spieghi influenza sul giudizio di legittimità. Pur determinando tendenzialmente l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019, tale pronuncia non interrompe il giudizio di cassazione, dominato dall’impulso officioso.
Sul merito, la Corte ha ribadito che l’indagine del giudice non può arrestarsi al nomen iuris individuato dai contraenti, essendo precluso anche al legislatore qualificare un rapporto in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura. Rileva il comportamento complessivo delle parti, ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, cod. civ., che consente di saggiare la coerenza delle pattuizioni con la successiva attuazione del rapporto.
La Corte ha precisato che la posizione del socio lavoratore e la specialità del lavoro nelle cooperative non militano di per sé contro la qualificazione in termini di subordinazione del rapporto che si instaura a latere rispetto al rapporto associativo.
Il Collegio ha confermato che la Corte d’appello ha analizzato una pluralità di indici rivelatori dell’eterodirezione: l’inserimento stabile nell’organizzazione d’impresa, la messa a disposizione delle energie lavorative, la natura ripetitiva ed elementare delle mansioni, l’assenza di un genuino rischio d’impresa, il mancato apporto di attrezzature e l’erogazione di una retribuzione oraria parametrata al contratto collettivo. Si tratta di un’opzione interpretativa congruamente argomentata, espressione di una potestà propria del giudice del merito.
Quanto al principio di non contestazione, la Corte ha osservato che l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti: non è sufficiente il richiamo alla visura camerale in mancanza di riferimento a specifiche allegazioni. Le doglianze sulla distribuzione dell’onere della prova e sul ragionamento presuntivo tendono, nel loro nucleo, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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