Revocazione per errore di fatto sull’esonero dalle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24644 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., l’errore di fatto consiste in una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia indotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti ovvero l’inesistenza di un fatto dagli atti stessi accertato. L’errore revocatorio presuppone il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali, e resta escluso quando la realtà desunta dal provvedimento sia frutto di valutazione o di giudizio. Con riferimento alle pronunce della Cassazione, l’errore rilevante deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e della immediata rilevabilità, essere essenziale e decisivo, riguardare solo gli atti interni al giudizio di legittimità e non costituire terreno di discussione tra le parti. È quindi viziata da errore revocatorio, ed è fondata la revocazione, l’ordinanza che abbia ritenuto non operanti le condizioni di esonero dalle spese processuali pur in presenza di una dichiarazione sostitutiva reddituale ritualmente prodotta.
Il Fatto
Un ricorrente, nella qualità di erede, propone revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo un errore di fatto in ordine all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. La pronuncia impugnata, nel regolare le spese, aveva ritenuto non operanti le condizioni per l’esonero dal pagamento.
L’INPS resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, per non essere state trascritte le dichiarazioni richiamate. Il ricorrente replica in memoria. Il Collegio riserva il deposito nel termine di giorni sessanta ai sensi dell’art. 380-bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione consolidata di errore di fatto, richiamando la propria giurisprudenza: si tratta di una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che non coinvolge l’attività valutativa del giudice e non può consistere in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, altrimenti vertendosi in errore di giudizio.
Con specifico riguardo alla revocazione delle sentenze di cassazione, il Collegio richiama i criteri già fissati dalle Sezioni Unite: l’errore deve essere percepibile dal solo raffronto tra sentenza e atti di causa, deve essere decisivo, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità e non può concernere l’attività interpretativa.
Su queste basi il motivo è dichiarato ammissibile e infondate le censure di difetto di autosufficienza. Il ricorso per revocazione indica che il ricorso di primo grado e la memoria d’appello recavano in calce la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., che analoga dichiarazione era presente nelle conclusioni dell’originario ricorso in cassazione e che la dichiarazione sostitutiva reddituale ex art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003 era stata depositata come documento.
Nel merito il motivo è fondato. L’ordinanza impugnata si fonda su un presupposto di fatto erroneo, avendo ritenuto non operanti le condizioni dell’esonero. Se la dichiarazione di esenzione contenuta nell’originario ricorso non era sottoscritta dalla parte, la dichiarazione sostitutiva prodotta possedeva tutti i requisiti richiesti, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di dichiarazione redatta su foglio separato ma richiamata nel ricorso e ritualmente prodotta.
Trattasi quindi di un mero errore di percezione su una circostanza emergente con evidenza, decisivo sul regolamento delle spese e non oggetto di controversia tra le parti. L’ordinanza è revocata quanto alle spese, che in sede rescissoria sono dichiarate non dovute ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; le spese del giudizio di revocazione sono poste a carico dell’INPS, che ha resistito all’accoglimento.
Nota della Redazione
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