Sanzioni per fatture inesistenti: contestualità e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 24957 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative collegate al tributo possono essere irrogate con atto distinto e autonomo, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997, purché tale atto sia emesso contestualmente all’avviso di accertamento. Non è la separatezza formale degli atti impositivi a comprometterne la legittimità, ma la contestualità temporale tra la rettifica dei redditi e l’irrogazione della sanzione collegata al maggior ammontare d’imposta dovuta. In tema di imposte sui redditi, con riguardo a operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l’onere di provare la fittizietà dei componenti positivi che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 13.11.2018, aveva respinto gli appelli proposti dalla società contribuente avverso le decisioni di primo grado, confermando la legittimità degli atti di irrogazione delle sanzioni per gli anni d’imposta 2010 e 2011. Tali atti erano stati notificati contestualmente agli avvisi di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il valore d’affari dichiarati, contestando l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione del principio di accertamento unificato e la nullità della sentenza per omessa pronuncia su una censura di merito.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, che aveva notificato autonomi atti di irrogazione sebbene la determinazione delle sanzioni fosse collegata all’accertamento di maggiori imposte. Il motivo è infondato: la Corte rileva che l’atto sanzionatorio era stato emesso e notificato contestualmente all’avviso di accertamento. Le sanzioni collegate al tributo e quelle accessorie possono essere irrogate unitamente all’avviso ex art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997 o con atto distinto ai sensi del successivo art. 17, purché emesso contestualmente, come affermato da Cass. n. 30398 del 27.10.2021.

La ricorrente fa valere un aspetto meramente formale, senza considerare che non è la separatezza degli atti a determinarne la conformità alla norma, quanto la contestualità temporale della rettifica rispetto all’irrogazione. Tale contestualità è sufficiente a dare attuazione al principio dell’accertamento unificato.

Con il secondo motivo la società denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., lamentando la mancata pronuncia sulla carenza di prova della quantificazione dei ricavi considerati afferenti ai costi fittizi. In via preliminare la Corte ricorda che, in presenza di omessa pronuncia su un motivo di gravame, può decidere nel merito quando la questione risulti infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, secondo Cass. n. 16171 del 28.06.2017.

Nel merito il motivo è infondato: l’amministrazione ha quantificato sia gli importi dei costi relativi a operazioni inesistenti, sia i maggiori ricavi non dichiarati. Spettava dunque alla contribuente la prova contraria in ordine al conseguimento di minori redditi. In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l’onere di provare la fittizietà dei componenti positivi afferenti a spese non effettivamente sostenute, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione, come precisato da Cass. n. 25967 del 20.11.2013. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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