Inammissibile il ricorso che contesta la valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. V n. 622 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo la violazione o falsa applicazione di norme di legge, si traduca in una contestazione della motivazione impugnata e della stessa valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito è inammissibile. Il vizio di motivazione non è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., poiché il controllo di legittimità non si estende all’apprezzamento delle prove. Il giudice di merito che consideri tutte le circostanze introdotte dalle parti, valutandole singolarmente e poi globalmente, fa buon governo dei principi in tema di ragionamento presuntivo e di ripartizione dell’onere della prova.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento notificato a una società per Iva, Ires e Irap relativi agli anni 2010-2012. Con quell’atto erano stati recuperati a tassazione gli interessi passivi su un finanziamento erogato da un soggetto terzo, sul presupposto che l’operazione coprisse ricavi non dichiarati.
La società resiste con controricorso. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, 2727, 2729 e 2697 cod. civ. L’Ufficio lamenta che la CTR abbia violato i criteri di formazione del ragionamento presuntivo e di ripartizione dell’onere della prova, avendo contestato l’antieconomicità di un’operazione di finanziamento materialmente erogata da un soggetto terzo e ritenuta ingiustificata perché la società disponeva già di consistente liquidità.
La Corte dichiara il motivo, e dunque il ricorso, inammissibile. La doglianza, pur dedotta come violazione di legge, si risolve in una contestazione della motivazione impugnata e, ancor più, della valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito.
Si esclude, in primo luogo, che la CTR abbia fatto mal governo dei principi in tema di ragionamento probatorio. Come emerge dall’ampia motivazione, i giudici di merito hanno espressamente considerato tutte le circostanze introdotte dall’Ufficio e dalla contribuente, valutandole prima singolarmente, apprezzandone l’inferenza e la consistenza, e poi globalmente. Il giudizio di sintesi ha ritenuto che il contratto si sottraesse a una valutazione di fittizietà e l’operazione a una contestazione di antieconomicità, sia in relazione alla consistenza della documentazione sia per le ragioni che avevano indotto la società a concludere il finanziamento.
Dall’articolazione del motivo emerge del resto che si contesta la sufficienza delle argomentazioni della CTR, la valutazione circostanziata della prova e la verifica della sua adeguatezza: tutte indicazioni univocamente riferite al merito del giudizio e non a una violazione di legge. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese in favore della controricorrente.
Nota della Redazione
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