Interclusione del fondo e illecito permanente: prescrizione de die in diem (Cass. civ. Sez. I n. 24955 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interclusione totale di un fondo e l’impossibilità di accedere con mezzi agricoli alle residue porzioni del medesimo fondo, situazioni eliminabili soltanto mediante una condotta del danneggiante che perduri nel tempo, integrano un illecito permanente e non un illecito istantaneo ad effetti permanenti. Ciò che rileva ai fini della distinzione non è il danno, ma il rapporto causale tra il danno e la condotta contra ius: nell’illecito permanente la condotta, oltre a produrre l’evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui perdura. Ne consegue che il diritto al risarcimento sorge in modo continuo e in modo continuo si prescrive, con decorrenza del termine quinquennale de die in diem fino alla cessazione della condotta dannosa.
Il Fatto
Due comproprietari di terreni agricoli convenivano in giudizio la società subentrata nella gestione della infrastruttura stradale, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla realizzazione dell’opera. I lavori avevano determinato l’interclusione totale di una particella e l’impossibilità di accedere con macchine agricole alle restanti porzioni del fondo. Dopo una prima autorizzazione al passaggio su altro terreno, rilasciata da un ente locale nel 1995, l’accesso era stato nuovamente inibito dalla società.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, respingendo l’eccezione di prescrizione sul rilievo che la percezione del danno si era avuta solo al completamento dell’opera. La Corte d’appello accoglieva invece l’impugnazione della società e dichiarava maturata la prescrizione, qualificando il fatto come illecito istantaneo ad effetti permanenti, consumatosi nel momento in cui si erano verificate l’interclusione e l’impossibilità di accesso. I proprietari ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della qualificazione del fatto illecito e della conseguente decorrenza del termine prescrizionale ex art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c. I ricorrenti contestavano la riconduzione della fattispecie all’illecito istantaneo ad effetti permanenti, sostenendo la natura permanente della condotta.
Il Collegio osserva che i fatti di causa sono pacifici e che la situazione di interclusione totale del terreno e di inutilizzabilità delle residue porzioni poteva essere eliminata esclusivamente a seguito di una condotta della società, che invece aveva mantenuto l’interclusione nel corso degli anni, nonostante le continue richieste degli attori. La fattispecie va dunque ricondotta tra gli illeciti permanenti.
Richiamando Cass. sez. 3 n. 6512 del 2004 e Cass. n. 17985 del 2007, la Corte ribadisce che gli ulteriori effetti dannosi prodotti nel patrimonio del soggetto in conseguenza dello stato di fatto determinato dal comportamento illecito di un terzo, che solo una condotta contraria di quest’ultimo può eliminare, costituiscono effetti di un illecito permanente. In tal caso la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce e in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.
Il principio è confermato, quanto alla creazione di uno stato di fatto lesivo di un diritto reale, da Cass. sez. 3 n. 5831 del 2007 e da Cass. sez. 3 n. 4677 del 2023: il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall’ultimazione dell’opera, perché la condotta illecita si identifica nel mantenimento dello stato di fatto protratto nel tempo; per il risarcimento per equivalente il termine decorre de die in diem, a mano a mano che i danni si verificano.
La Corte richiama altresì i principi affermati in materia espropriativa — Cass. n. 3646 del 2020, Cass. Sez. Un. n. 735 del 2015 — e la regola generale già espressa da Cass. Sez. Un. n. 23763 del 2011 e da Cass. n. 9318 del 2018. Su queste basi il primo motivo è accolto, con assorbimento dei restanti. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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