Assegno sociale e stato di bisogno oggettivo, irrilevante la rinuncia al mantenimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25642 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della corresponsione dell’assegno sociale rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, da desumersi dall’assenza di redditi o dalla loro insufficienza rispetto al limite massimo stabilito dalla legge. Nessuna norma richiede che lo stato di bisogno sia altresì incolpevole, né la mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione o divorzio vale di per sé sola come prova dell’assenza di bisogno, potendo quella scelta essere dettata da motivazioni varie e non univocamente indirizzate verso l’assenza di bisogno economico. Il giudice di merito deve pertanto accertare l’oggettiva insufficienza dei redditi, eventualmente avvalendosi dei criteri presuntivi incentrati sul tenore di vita del richiedente.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto in giudizio l’I.N.P.S. per ottenere la corresponsione dell’assegno sociale. Il tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della pronuncia di primo grado, l’aveva respinta.
Secondo il giudice dell’appello lo stato di bisogno non era dimostrato, perché l’assistita non aveva chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di divorzio congiunto, benché il coniuge avesse redditi tali da renderlo obbligato al versamento di un assegno. La ricorrente ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; l’Istituto ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 6, legge n. 335/1995, per avere la Corte territoriale attribuito rilievo alla rinuncia al mantenimento in sede di divorzio ai fini della prova dello stato di bisogno. La Suprema Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Istituto, rilevando che il motivo pone una questione di diritto e non contesta l’accertamento in fatto compiuto dal giudice dell’appello.
Nel merito il ricorso è fondato. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 24954/2021, poi Cass. n. 24774/2022, Cass. n. 26315/2023 e Cass. n. 21699/2023), secondo cui per l’assegno sociale rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, mentre nessuna norma richiede che esso debba essere altresì incolpevole. Lo stato di bisogno va desunto dall’assenza di redditi o dalla loro insufficienza in misura inferiore al limite massimo di legge, mentre la mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione o divorzio non è di per sé sola valevole come assenza di stato di bisogno.
La Corte ricorda di avere già cassato (Cass. n. 26315/2023) la pronuncia di merito che aveva negato l’assegno sociale basandosi solo sulla mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione. È quanto accaduto nel caso di specie: la Corte territoriale non ha compiuto alcun accertamento sull’oggettiva insussistenza dello stato di bisogno inteso come insufficienza di redditi, ma si è unicamente basata su una scelta compiuta in sede di processo civile, che può essere dettata da motivazioni varie e non univocamente indirizzate verso l’assenza di bisogno economico.
Né la sentenza impugnata ha accertato la presenza di una o più condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, fossero volte a profittare della pubblica assistenza, come evidenziato in Cass. n. 24954/2021. Il giudice di merito può invece avvalersi del criterio presuntivo per accertare il tenore di vita del richiedente, individuando una serie di indicatori che, globalmente sommati, diano luogo a un reddito superiore a quello massimo, quali il deposito bancario di una consistente somma e la percezione degli interessi, l’investimento in titoli mobiliari, il pagamento di un non modesto canone di locazione per la propria abitazione, il contributo economico mensile di un figlio (Cass. n. 13577/2013). Nel caso di specie alcun indice presuntivo incentrato sul tenore di vita della richiedente è stato compiuto.
Ne consegue la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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