Licenziamento collettivo: inammissibili in Cassazione le censure sulla rappresentanza e sulla fungibilità delle mansioni (Cass. civ. Sez. L n. 20969 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non costituisce uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio volto a far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata. Sono inammissibili le censure che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., mirano in realtà a una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito, ponendo a presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti. In tema di licenziamento collettivo ex legge n. 223/1991, le valutazioni in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo del direttore generale e alla fungibilità delle mansioni dei lavoratori coinvolti, nonché alle ragioni tecnico-organizzative della suddivisione in profili professionali, sono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il lavoratore impugnava il licenziamento collettivo intimatogli dalla società, deducendone l’illegittimità per carenza di poteri rappresentativi in capo al direttore generale che aveva condotto la procedura e per violazione dei criteri di scelta, essendo state ritenute fungibili mansioni in realtà differenziate e artificiosamente tripartite in profili professionali distinti. Il Tribunale accoglieva il ricorso, ma la Corte d’appello, in riforma, dichiarava legittimo il recesso. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla denunciata violazione degli artt. 4 della legge n. 223/1991 e 1387 e 2203 cod. civ. Le censure, pur formalmente qualificate come vizi di violazione di legge, miravano a una rivalutazione degli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito circa la sussistenza del potere rappresentativo del direttore generale. La Corte territoriale aveva infatti accertato un concorso di elementi – cariche apicali ricoperte, previsioni statutarie, spendita del nome, uso della carta intestata – che dimostrava tale potere. Il motivo, inoltre, non investiva tutte le rationes decidendi, non censurando le affermazioni circa l’irrilevanza della forma scritta per i verbali di accordo e l’applicabilità della ratifica ex art. 1399 cod. civ., richiamata dall’art. 1324 cod. civ., anche ai negozi unilaterali come il licenziamento.
Anche il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991, è stato ritenuto inammissibile. La censura, infatti, non individuava un errore di diritto, ma involgeva apprezzamenti di merito in ordine alla fungibilità delle mansioni e alla insussistenza di ragioni tecnico-organizzative circa la suddivisione in distinti profili professionali del personale, valutazioni sottratte al sindacato di legittimità. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione non è uno strumento per un terzo grado di giudizio e che la rivalutazione dei fatti è preclusa, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite in materia di inammissibilità delle censure che degradano verso la richiesta di una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1324 c.c. – Norme applicabili agli atti unilaterali
- Art. 1399 c.c. – Ratifica
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso