Vittime del dovere: status imprescrittibile ma ratei prescrittibili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16193 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, ha natura di status: è pertanto imprescrittibile l’azione diretta al suo accertamento. Restano invece soggetti a prescrizione i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. L’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004 non formano oggetto di un’obbligazione unica, ma di una prestazione periodica, con conseguente prescrizione dei singoli ratei. La domanda di mero accertamento dello status, destinata a valere erga omnes, può essere proposta nei confronti dell’amministrazione, restando la legittimazione degli organi del Servizio Sanitario Nazionale circoscritta alle controversie sulla qualità e misura dell’esenzione.

Il Fatto

La Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda proposta da un lavoratore volta al riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere ex art. 1, l. n. 266/2005, in relazione a lesioni riportate in data 16.05.1999.

Avverso tale pronuncia il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura. Il controricorrente ha resistito con controricorso, poi illustrato con memoria. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 27.03.2025.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 2934, 2935 e 2943 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel qualificare la condizione di vittima del dovere come status e nel ritenerla perciò imprescrittibile, salvo il limite dei ratei delle singole prestazioni. Il motivo è infondato: la Corte di legittimità richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la condizione tipizzata dalla l. n. 266/2005 ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell’azione di accertamento, ma non dei benefici economici che ne costituiscono il presupposto.

Il Collegio àncora il principio a un indirizzo stabile, richiamando Cass. n. 17440 del 2022 e le successive pronunce di continuità (Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 e 2658 del 2025).

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., assumendo che l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004 integrassero un’obbligazione unica, ancorché adempiuta periodicamente: la domanda tardiva avrebbe perciò estinto l’intera obbligazione e non solo i singoli ratei. Anche questo motivo è infondato. La Corte conferma che entrambe le prestazioni danno luogo a una prestazione periodica, con applicabilità della regola generale della prescrizione dei singoli ratei, richiamando Cass. nn. 36225 del 2023 e 5426 del 2025.

Il terzo motivo, con cui si contestava l’accoglimento della domanda senza previo accertamento della percentuale di invalidità residuata, è inammissibile: introduce una questione di fatto di cui la sentenza impugnata non dice nulla e che non risulta mai proposta nei gradi di merito.

Il quarto motivo, infine, è infondato. Dal petitum del ricorso introduttivo emerge che il controricorrente aveva chiesto non la condanna dell’amministrazione alla corresponsione dei benefici concernenti l’esenzione dalla compartecipazione alle spese sanitarie e l’assistenza psicologica, bensì soltanto la declaratoria del diritto a ottenerli. Trattandosi di pronuncia correlata all’accertamento dello status e destinata a valere erga omnes, correttamente la domanda è stata proposta nei confronti del Ministero, potendo la legittimazione degli organi del Servizio Sanitario Nazionale venire in rilievo solo quando si controverta della qualità e della misura dell’esenzione. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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