Compenso amministratore giudiziario tra minimi tariffari e motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 25651 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del compenso all’amministratore giudiziario, il giudice applica i parametri tariffari vincolanti stabiliti dal d.p.r. n. 177 del 2015 e può ancorare la determinazione al minimo previsto dalla legge, con la riduzione di cui all’art. 4, dandone adeguata motivazione. Il richiamo a criteri equitativi non integra violazione di legge quando esprime il bilanciamento tra il diritto a un equo compenso e l’interesse di chi sopporta i costi della procedura. La scelta tra minimo e massimo costituisce valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione. Il sindacato sulla motivazione resta circoscritto al «minimo costituzionale» dell’art. 111, comma 6, Cost., non essendo più deducibili l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione di merito.
Il Fatto
La ricorrente aveva svolto l’incarico di amministratore giudiziario di impianti fotovoltaici di una società oggetto di sequestro preventivo, dal maggio 2012 all’agosto 2017. Il GIP le aveva liquidato un importo a titolo di compenso; la Corte di appello, rigettando l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 42, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, aveva confermato la decisione.
Avverso l’ordinanza della Corte territoriale la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, deducendo violazione dei criteri di determinazione del compenso, nullità della motivazione, violazione dell’art. 2233 c.c. e degli artt. 3 e 8 del d.p.r. n. 177 del 2015, omessa pronuncia su una voce di compenso e illegittimità della riduzione massima.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il criterio generale. La disciplina tariffaria fissa parametri obiettivi e vincolanti, ma la previsione di un minimo e di un massimo implica la legittimità di una liquidazione ancorata al minimo. Il giudice esercita così una discrezionalità che, risolvendosi in valutazione di merito, non è sindacabile in legittimità, purché la scelta sia motivata.
Quanto al richiamo a criteri equitativi, la Corte chiarisce che esso non sostituisce i parametri normativi. L’equità è evocata solo per esprimere l’esigenza di un ragionevole bilanciamento tra il diritto dell’amministratore a un equo compenso e l’interesse di chi sopporta i costi della procedura. In questa prospettiva la motivazione del giudice di appello è conforme alla finalità dell’incarico.
Sul versante della motivazione, la Corte richiama lo ius receptum formatosi dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione di merito. Il controllo è limitato alla verifica del minimo costituzionale, violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero fondata su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nella specie l’ordinanza impugnata ha giustificato l’applicazione dei minimi sull’attività concretamente espletata, qualificata come di routine; la critica della ricorrente resta quindi una mera denuncia di insufficienza, non più proponibile.
La Corte esamina poi la dedotta violazione dell’onere probatorio. Il rilievo secondo cui l’interessata non avrebbe dimostrato lo svolgimento di un’attività di eccezionale rilievo non ribalta l’onere della prova, ma esprime la valutazione di merito secondo cui gli elementi offerti non convincevano del contrario.
Infine, quanto all’omessa pronuncia sulla voce dei ricavi lordi, la Corte rileva che la riduzione prevista dall’art. 4 presuppone che quelle voci siano state computate; la censura, inoltre, è generica per mancata indicazione degli importi. Il motivo sulla riduzione massima è inammissibile, investendo una scelta discrezionale del giudice. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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