Compenso amministratore giudiziario e criteri d.P.R. n. 177/2015 (Cass. civ. Sez. II n. 25652 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’incarico di amministratore giudiziario si sia esaurito prima dell’entrata in vigore dei criteri di liquidazione dettati dal d.P.R. n. 177 del 2015, il giudice può utilizzarli non in via applicativa diretta, ma come fonte di valutazione equitativa del compenso. La denuncia di violazione di legge formulata assumendo la diretta applicabilità ratione temporis di quella normativa è inammissibile, perché muove da un presupposto assente nel ragionamento del giudice di merito. L’eventuale errore nel criterio equitativo è sindacabile solo se il ricorrente dimostri che la liquidazione sia risultata del tutto incongrua e sproporzionata rispetto all’attività concretamente svolta.
Il Fatto
Un professionista aveva svolto l’incarico di amministratore giudiziario di un fondo immobiliare sottoposto a sequestro preventivo, in forza dell’art. 321 cod. proc. pen. e dell’art. 12 sexies legge n. 356 del 1992. L’incarico si era svolto tra il luglio 2012 e l’ottobre 2014; il fondo amministrato era titolare di quattro strutture alberghiere di notevole valore.
Il Tribunale di Napoli, accogliendo in parte l’opposizione del professionista avverso la liquidazione del compenso, aveva riconosciuto in suo favore la somma di euro 199.500,00. Il giudice, preso atto che il d.P.R. n. 177 del 2015 — recante i criteri di liquidazione — era entrato in vigore quando l’incarico era ormai terminato, aveva utilizzato quei criteri come fonte di valutazione equitativa. I Ministeri ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo tre censure fondate sulla ritenuta diretta applicazione di quella disciplina.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la questione centrale: il giudice di merito non ha applicato il d.P.R. n. 177 del 2015 né in via diretta né per analogia, ma ne ha fatto uso come mero parametro equitativo, proprio in ragione dell’inapplicabilità ratione temporis della disciplina. Tale impostazione risulta conforme all’orientamento di legittimità richiamato nella decisione.
Il primo e il secondo motivo — con cui si assume l’erronea applicazione dell’art. 3, lett. c) e d), d.P.R. n. 177 del 2015 e la scorretta determinazione del valore degli immobili — sono dichiarati inammissibili. La censura di violazione di legge, per come articolata, presuppone la diretta applicabilità della norma asseritamente violata: presupposto che nel caso concreto non sussiste. Mancava, inoltre, la deduzione che il criterio equitativo seguito avesse condotto a una determinazione del compenso incongrua e sproporzionata rispetto all’attività svolta.
La Corte aggiunge che il valore degli immobili era stato desunto da una certificazione di stima in atti non contestata, e che il ricorso nulla allega sul punto della sproporzione. Il terzo motivo — relativo alla liquidazione di un importo superiore a quello medio — è parimenti inammissibile, sia perché privo di adeguata argomentazione, sia perché non investe la motivazione dell’ordinanza, che aveva giustificato l’importo superiore ai valori medi in ragione dell’impegno profuso, della sollecitudine dimostrata e della complessità della gestione affidata.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna delle Amministrazioni ricorrenti alle spese del giudizio, liquidate in euro 6.200,00, oltre accessori di legge e spese generali. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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