Pubblico impiego: equivalenza formale delle mansioni e perdita di chance (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26140 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi. Il giudice non può sindacare la natura equivalente della mansione avendo riguardo alla professionalità in concreto acquisita, né trova applicazione la norma generale dell’art. 2103 cod. civ. L’accertamento del demansionamento resta quindi escluso ove sia rispettato l’inquadramento di provenienza. La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance che muova, in cassazione, da un pregiudizio diverso da quello prospettato nei gradi di merito è inammissibile. L’assenza di una condotta illecita di demansionamento esclude in radice la configurabilità di un danno risarcibile, rendendo inconferenti le censure sulla liquidazione officiosa.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente della Regione, era stato trasferito presso un ente locale con provvedimento poi accertato illegittimo dal giudice del lavoro con sentenza del 2007, che aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro di provenienza; la riammissione era avvenuta solo all’esito di azione esecutiva nell’ottobre 2007. Il dipendente aveva quindi agito chiedendo il risarcimento del danno esistenziale, morale, professionale, alla carriera e da perdita di chance, oltre che del danno biologico.
Il Tribunale aveva rigettato ogni domanda e la decisione era stata confermata in appello. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, al quale la Regione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il ricorrente sostiene di non aver mai dedotto l’assegnazione a mansioni estranee al proprio inquadramento, bensì la perdita del ruolo di coordinatore tecnico di zona svolto presso la Regione, ruolo non delegabile all’ente locale.
La Corte richiama il proprio orientamento, ribadito dalla Cass. n. 1665/2024 e dalla Cass. n. 22026/2022: nel pubblico impiego privatizzato rileva solo l’equivalenza formale delle mansioni, quale risulta dalla classificazione astratta dei contratti collettivi, senza che il giudice possa valutare la professionalità concretamente acquisita. Il giudice deve arrestarsi di fronte alle scelte delle parti contrattuali di collocare nella medesima area profili professionali diversi.
Poiché è incontestato che il lavoratore non è mai stato adibito a mansioni non riconducibili al suo inquadramento, rispettato nella categoria C4, le prime due doglianze sono dichiarate inammissibili prima ancora che infondate, perché non si confrontano con la motivazione della sentenza di appello. La Corte aggiunge che, una volta incentrato il rigetto sulla mancanza del dedotto comportamento illegittimo, resta irrilevante che esso sia addebitato alla Regione o all’ente locale.
Su un piano ulteriore, la Corte ricorda che, nel lavoro pubblico degli enti locali, al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa non può attribuirsi rilievo di apicalità in termini di mansioni: l’incarico determina un mutamento di funzioni, non di profilo professionale, e il suo mancato rinnovo costituisce facoltà del datore di lavoro pubblico, senza dar luogo a demansionamento (Cass. n. 22405/2022).
Il terzo motivo, relativo alla perdita di chance e all’art. 1226 cod. civ., è parimenti inammissibile. La sentenza di appello aveva ancorato quel pregiudizio alla mancata partecipazione a un concorso, annullato in sede di merito; il pregiudizio prospettato in cassazione muove da premesse diverse, ossia l’impossibilità di conseguire un’alta professionalità nel settore di riferimento, e integra una domanda nuova, non esaminata nei gradi precedenti. Il motivo difetta inoltre di autosufficienza e non si confronta con le ragioni di rigetto del merito.
Nota della Redazione
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