Prova documentale non esaminata e motivazione apparente nell’accertamento bancario (Cass. civ. Sez. V n. 22401 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente la sentenza che giudica inconferente e priva di data certa la documentazione prodotta dal contribuente a contrasto della presunzione di maggiore disponibilità reddituale desumibile dalle risultanze dei conti bancari, senza spiegarne in alcun modo le ragioni. Il giudice di merito è tenuto a verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione e a dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze. La presunzione di cui all’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, riferibile alla generalità dei contribuenti quanto ai versamenti, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici, ma richiede dal contribuente una prova analitica per ogni singola movimentazione. In tema di tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è deducibile solo se il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.

Il Fatto

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2009, emesso a seguito di accertamenti bancari. La Commissione tributaria provinciale respinge il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale rigetta l’appello, ritenendo la documentazione prodotta insufficiente perché priva di data e provenienza certa.

Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi, dolendosi della mancata considerazione del contraddittorio endoprocedimentale, della motivazione apparente in ordine all’esame dei documenti e di ulteriori vizi processuali. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo, il secondo e il quinto motivo, relativi al contraddittorio endoprocedimentale, e li disattende. Richiamando le Sezioni Unite n. 18184 del 2013, ribadisce che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni determina l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, ma solo nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’attività, non nelle verifiche “a tavolino”.

Quanto all’IVA, la Corte corregge la motivazione della CTR, che aveva escluso la rideterminazione di tale imposta: il contraddittorio è necessario per i tributi armonizzati. Tuttavia il contribuente si è limitato a contestare genericamente l’assenza del contraddittorio, senza assolvere all’onere della prova di resistenza richiesto dalle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, difettando il motivo di autosufficienza.

Il terzo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973: la presunzione di maggiore disponibilità reddituale è riferibile alla generalità dei contribuenti quanto ai versamenti, mentre conserva validità presuntiva per i soli titolari di reddito d’impresa quanto ai prelevamenti, con la correzione apportata dalla Corte cost. n. 228 del 2014. Il contribuente deve fornire una prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione, non essendo sufficiente una prova generica.

La CTR non ha compiutamente esaminato la documentazione prodotta, giudicandola genericamente inconferente e priva di data certa senza spiegarne le ragioni, violando l’obbligo di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove per ciascuna operazione. La motivazione è dunque apparente, perché graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016.

Gli altri motivi sono rigettati. Il sesto, sull’omessa pronuncia in ordine al difetto di motivazione rafforzata dell’avviso, è infondato: tale obbligo è previsto solo in ipotesi specifiche e la Corte, in forza di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., può decidere nel merito la questione infondata. Il settimo e l’ottavo motivo, sull’assenza di presunzioni gravi e sull’incostituzionalità dell’art. 32, sono parimenti infondati. Il nono, sulle sanzioni, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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