Lavoro straordinario dei dipendenti comunali: autorizzazione espressa e doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26142 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del lavoro straordinario dei dipendenti degli enti locali richiede sempre un’autorizzazione preventiva ed espressa, che non può essere surrogata da una motivazione implicita o desunta per fatti concludenti, neppure in presenza di esigenze asseritamente improcrastinabili. L’art. 38 c.c.n.l. Enti locali non ammette forme di autorizzazione implicita derivanti dalla mera destinazione del dipendente al servizio di sicurezza, vigilanza e scorta del Sindaco. La censura che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si limiti a contrapporre una diversa interpretazione a quella del giudice di merito, senza indicare i canoni ermeneutici violati, è inammissibile. È parimenti inammissibile il motivo che non si confronti con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, risultando insufficiente l’attacco a una sola di esse. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è deducibile avverso la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado, in forza del divieto di doppia conforme.
Il Fatto
Un dipendente di un ente locale, con qualifica di specialista di vigilanza e grado di capitano presso la Polizia Municipale, agiva in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario svolto, in qualità di addetto alla sicurezza e all’assistenza del Sindaco, in un arco temporale pluriennale. Il Comune aveva corrisposto solo una parte della somma richiesta.
Il Tribunale adito, in accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, rigettava la domanda. La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione di primo grado. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in due motivi, deducendo la violazione dell’art. 38 c.c.n.l. Enti locali e l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che l’autorizzazione richiesta dall’art. 38 c.c.n.l. Enti locali fosse desumibile da una nota del Comune e, in ogni caso, che il servizio di addetto alla sicurezza del Sindaco esulasse dallo schema della norma, essendo improcrastinabile e non programmabile. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile sotto molteplici profili.
Anzitutto, il motivo invocava la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione a una norma contrattuale, senza denunciare i canoni ermeneutici violati dal giudice di merito e limitandosi a contrapporre una diversa interpretazione a quella della Corte territoriale.
Quanto alla dedotta presenza di un’autorizzazione espressa, la censura si scontrava con l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’Appello, che ne aveva escluso la sussistenza sulla scorta dei documenti in atti, così chiedendo in realtà una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
In relazione alla seconda articolazione, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata si fondava su due distinte rationes decidendi: da un lato, l’esclusione che l’art. 38 potesse essere surrogato da una motivazione implicita, occorrendo sempre un’autorizzazione preventiva e specifica; dall’altro, il rilievo che l’indifferibilità e l’urgenza del servizio andavano dedotte e provate, mentre nel caso di specie tali circostanze erano state allegate solo tardivamente in appello. Il motivo, non confrontandosi con la seconda ratio, è risultato inammissibile.
La Corte ha precisato che l’indifferibilità del servizio non può desumersi in via generale dalla mera destinazione alla sicurezza e alla scorta del Sindaco, richiedendosi puntuale e tempestiva allegazione e prova in relazione a ogni singola prestazione. Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava l’omesso esame del fatto che il pagamento parziale avrebbe integrato acquiescenza. La censura è stata dichiarata inammissibile, poiché il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è deducibile avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado quando il fatto sia stato ricostruito negli stessi termini, per effetto del divieto di doppia conforme ex art. 348 ter cod. proc. civ. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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