Ricorso inammissibile per genericità dei motivi e omessa indicazione delle norme violate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26189 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto le censure tassativamente previste dall’art. 360 cod. proc. civ., deve essere articolato in motivi riconducibili in modo chiaro e inequivocabile a una delle ragioni di impugnazione ivi stabilite e deve indicare le norme di diritto che si assumono violate dalla pronuncia di merito. Il rispetto del principio di specificità impone l’esposizione di argomentazioni che illustrino come sia avvenuta la violazione ascritta al giudice di merito. Ove si deduca la violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo, occorre riportarne adeguatamente i contenuti, indicare se sia stato prodotto integralmente e dove sia rinvenibile. I vizi che si traducono in errori di attività del giudice, come l’interpretazione della domanda e la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, vanno denunciati ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., non già come errores in iudicando.

Il Fatto

La controversia oppone una società mandante e un agente in relazione a un contratto di agenzia. La Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto il motivo di gravame dell’agente volto a ottenere le indennità ex art. 20 ANA e ha accolto quello della società mandante sulla quantificazione dell’indennità ex art. 25 ANA, ridotta rispetto alla somma riconosciuta in primo grado.

La Corte territoriale ha ritenuto la domanda dell’agente sul primo capo formulata in modo del tutto generico e non specificata, si’ da non richiedere alcuna contestazione da parte della controparte. Sull’indennità ex art. 25 ANA ha invece reputato che il consulente tecnico d’ufficio avesse fissato un importo eccedente la forbice indicata dalle parti, incorrendo in ultrapetizione. Avverso tale sentenza l’agente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi denunciano entrambi pretesi errores in iudicando ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. Il ricorrente contesta la valutazione di genericità della domanda relativa alle indennità ex art. 20 ANA e la riduzione dell’importo dovuto a titolo di indennità ex art. 25 ANA.

La Corte rileva anzitutto un profilo di inosservanza del canone di specificità. Pur deducendo errori di giudizio, il ricorrente non indica affatto le norme di diritto che sarebbero state violate dal giudice di merito. Il ricorso per cassazione deve invece articolarsi in motivi riconducibili in maniera chiara e inequivocabile a una delle ragioni di impugnazione previste dalla disposizione, come affermato dal precedente Cass. n. 9228 del 2016. Il rispetto del principio di specificità comporta l’esposizione di argomentazioni illustrative delle dedotte inosservanze, che precisino come la violazione abbia avuto luogo.

In secondo luogo, là dove si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di contratti e accordi collettivi di lavoro, il ricorrente non riporta adeguatamente i contenuti delle disposizioni dell’accordo economico collettivo che assume violate, come richiesto da Cass. n. 25728 del 2013 e Cass. n. 13587 del 2010, né specifica se il contratto collettivo nazionale sia stato prodotto integralmente e in quale sede sia rinvenibile, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 20075 del 2010 e delle Sezioni Unite n. 25038 del 2013.

Infine, il terzo profilo di inammissibilità attiene alla qualificazione della censura. I vizi prospettati come errores in iudicando si traducono in realtà in errori di attività del giudice, quali l’interpretazione della domanda e la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che avrebbero dovuto essere denunciati nelle forme degli errores in procedendo ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. Pertanto il ricorso è inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come richiamato dalle Sezioni Unite n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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