Accertamento ispettivo INPS: efficacia probatoria e oneri contributivi nel settore pulizie (Cass. civ. Sez. L n. 24172 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di opposizione all’avviso di addebito non costituisce impugnazione di un atto amministrativo, bensì accertamento dell’esistenza dell’obbligazione contributiva; eventuali vizi del verbale ispettivo non incidono sulla fondatezza della pretesa. I verbali redatti dagli ispettori dell’INPS fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza, mentre le dichiarazioni dei lavoratori in essi riportate sono liberamente apprezzabili dal giudice, che può preferirle a quelle rese in sede testimoniale, se sorrette da adeguata motivazione. L’indennità di trasferta, per essere esente da contribuzione, deve essere prevista dal contratto collettivo applicato; un trattamento forfettario non direttamente collegato a una specifica trasferta non può essere qualificato come tale, con conseguente assoggettamento a contribuzione. Nell’ambito del settore delle pulizie, l’anzianità forfettaria di settore per gli operai, di cui all’art. 22 del CCNL, include il servizio prestato presso precedenti datori di lavoro operanti nel medesimo settore, e l’inquadramento al I livello per i neoassunti è consentito solo per i primi nove mesi e a condizione che si tratti di prima assunzione nel settore.

Il Fatto

L’INPS ha notificato a La Molisana Servizi S.r.l. un avviso di addebito per omissioni contributive relative al periodo 2012-2017, a seguito di un accertamento ispettivo che aveva rilevato: mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio oltre i quattro anni, errato inquadramento di operai al I livello invece che al II, omessa registrazione di ore di lavoro supplementare e indebita corresponsione di compensi a titolo di trasferta. La società ha proposto opposizione, rigettata sia in primo grado che in appello. La Corte d’appello di Campobasso ha ritenuto fondate le pretese contributive, giudicando puntuale il verbale e non accogliendo le richieste di prova testimoniale. La società ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo alla presunta insufficiente motivazione del verbale ispettivo, la Corte richiama il principio per cui l’opposizione all’avviso di addebito non è un’impugnazione dell’atto amministrativo, ma un giudizio sull’esistenza dell’obbligazione contributiva, sicché eventuali vizi procedurali del verbale non incidono sulla fondatezza della pretesa (Cass. n. 5550/2021).

Il secondo motivo, che lamenta la nullità della sentenza per mancata ammissione della prova testimoniale, è infondato. La Corte territoriale ha motivato il diniego rilevando che gli accertamenti si fondano su dati documentali e che le dichiarazioni dei lavoratori trovano riscontro nella documentazione. La motivazione, in quanto logica e non apparente, non è censurabile in sede di legittimità, anche in presenza di doppia conforme.

Il terzo motivo, sull’efficacia probatoria delle dichiarazioni dei lavoratori rese in sede ispettiva, è infondato. La Cassazione ribadisce che i verbali ispettivi fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell’ispettore, mentre le dichiarazioni dei lavoratori sono liberamente apprezzabili dal giudice, che può attribuire loro maggior rilievo rispetto a quelle rese in giudizio, se adeguatamente motivate (Cass. n. 10634/2025). La Corte di merito ha operato tale valutazione, preferendo le dichiarazioni rese nell’immediatezza dell’accertamento, e tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione, qui non ravvisati.

Il quarto motivo, sulla qualificazione dell’indennità di trasferta, è infondato. La Corte osserva che l’art. 27 del CCNL pulizie disciplina la trasferta prevedendo il rimborso di spese effettive, non un trattamento forfettario. L’emolumento forfettario di € 46,48, non essendo direttamente collegato a una specifica trasferta e non essendo previsto dal CCNL, non può essere qualificato come indennità di trasferta esente da contribuzione ai sensi dell’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, e va quindi assoggettato a contribuzione.

Il quinto motivo, relativo all’anzianità di settore e all’inquadramento, è infondato. La Corte chiarisce che l’art. 22 del CCNL, per gli operai, riconosce un’anzianità forfettaria di settore che include il servizio prestato presso precedenti datori di lavoro operanti nello stesso settore, come risulta dagli estratti contributivi. Quanto all’inquadramento, l’art. 10 del CCNL consente l’inquadramento al I livello per i lavoratori di II livello solo se si tratta di prima assunzione nel settore e per i primi nove mesi; non essendo tale la situazione dei lavoratori in questione, l’inquadramento al II livello è corretto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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