Obbligo dichiarativo del denaro contante sorge al passaggio della frontiera (Cass. civ. Sez. II n. 26710 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di importazione ed esportazione di denaro contante, l’illecito previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all’ufficio doganale di confine. L’obbligo dichiarativo insorge nel momento in cui l’interessato attraversa la frontiera: già in quel momento egli deve essere in possesso del documento scritto previsto dalla norma. Non è sufficiente, a escludere l’illecito, la volontà di assolvere l’adempimento presso l’ufficio doganale limitrofo subito dopo il varco. Sotto il profilo soggettivo è richiesto soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti o non consapevole dell’illiceità del fatto.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, contro la sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva a sua volta respinto l’opposizione proposta contro il decreto sanzionatorio con cui l’Amministrazione finanziaria aveva applicato la sanzione di euro 25.370,00 per la violazione dell’art. 3 della legge n. 195 del 2018.

Al ricorrente era contestato di avere introdotto nel territorio dello Stato denaro contante in misura superiore al limite consentito, senza esibire la prescritta dichiarazione. Il fatto era stato accertato presso una barriera autostradale in seguito a un controllo sulla vettura. L’Amministrazione ha resistito con controricorso. La causa, fissata innanzi alla Sezione Seconda civile, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 7 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce la disciplina sull’importazione e l’esportazione di denaro contante e richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’infrazione ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all’ufficio doganale di confine. Sul piano soggettivo è sufficiente un comportamento cosciente e volontario, non essendo richiesta la preordinazione a fini illeciti né la consapevolezza dell’illiceità del fatto (si richiamano Cass. n. 29236/2019 e Cass. n. 1939/2024).

La dichiarazione — precisa il Collegio — può essere trasmessa telematicamente prima dell’attraversamento della frontiera, oppure consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi. La norma, di derivazione comunitaria, deve essere letta nel senso che l’obbligo insorge nel momento in cui l’interessato attraversa la frontiera: già in quel momento egli deve essere in possesso del documento scritto.

La ratio della disposizione, intesa a prevenire, dissuadere ed evitare l’introduzione di proventi di attività illecite nonché il loro investimento, esclude l’interpretazione proposta dal ricorrente. Il Collegio fa proprie le considerazioni del Procuratore generale: ammettere l’adempimento presso l’ufficio limitrofo comporterebbe che il luogo di perfezionamento dell’illecito coinciderebbe sempre con l’ultimo spazio utile per l’adempimento, con il rischio che l’obbligo dichiarativo rimanga inevaso.

La sentenza impugnata è in linea con tale interpretazione, essendo acquisito che al momento del passaggio della frontiera il ricorrente non era in possesso della dichiarazione. Quanto all’orientamento secondo cui si dovrebbe tener conto del comportamento tenuto al momento del controllo (Cass. n. 7313 del 2023), il Collegio non lo condivide: la norma non richiede altro elemento se non il mancato possesso della dichiarazione all’atto del passaggio.

Il secondo motivo, relativo all’esimente della buona fede, è infondato. Nella materia doganale vale il principio per cui, dimostrata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l’onere di provare l’assenza di colpa, in virtù della presunzione dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981. Va quindi esclusa la rilevabilità d’ufficio di una presunta carenza dell’elemento soggettivo (si richiamano Cass. n. 23019/2009, n. 14030/2012 e n. 33939/2024). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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