Giudicato sul decreto ingiuntivo non opposto e pretese dell’ex amministratore di condominio (Cass. civ. Sez. II n. 21521 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo, accerta con efficacia di giudicato l’esistenza del credito azionato e del rapporto da cui esso origina, nonché l’inesistenza dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi anteriori al provvedimento, dedotti o meno con l’opposizione. Di tale accertamento non può essere rimessa in discussione la premessa logica indispensabile: è quindi preclusa al condominio la domanda di restituzione dell’avanzo di cassa fondata sugli stessi rendiconti approvati su cui si era formato il giudicato, trattandosi di pretesa in rapporto di reciproca incompatibilità con il credito ivi riconosciuto all’ex amministratore. La diversa qualificazione della domanda come azione di responsabilità professionale non elude la preclusione, quando il thema decidendum muove dai medesimi presupposti documentali.
Il Fatto
Un ex amministratore di condominio, cessato dall’incarico, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso delle somme anticipate nell’interesse del condominio, sulla base dei rendiconti annuali approvati dall’assemblea. Il provvedimento non era stato opposto ed era divenuto definitivo.
Successivamente il condominio agiva in giudizio per ottenere la restituzione della documentazione di gestione e di un avanzo di cassa. Il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 827/2019, confermava la condanna, escludendo qualsiasi connessione tra i due giudizi. L’ex amministratore ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione del giudicato formatosi sul decreto non opposto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rapporto di mandato che lega l’amministratore ai condomini. Il rimborso delle spese anticipate trova fondamento negli artt. 1130, n. 3 e 1135, n. 3 cod. civ. e nell’art. 1720 cod. civ., ma il credito deve risultare dalla documentazione contabile regolarmente approvata, poiché l’amministratore non dispone di un generale potere di spesa.
Il principio dell’art. 1720 cod. civ. va coordinato con la disciplina condominiale: il credito dell’amministratore non è liquido ed esigibile senza il preventivo controllo e la delibera dell’assemblea. Nel caso concreto, però, quella delibera era già intervenuta e su di essa si era formato il titolo monitorio.
Il passaggio decisivo riguarda gli effetti del giudicato sul decreto ingiuntivo non opposto. Esso determina un accertamento sull’esistenza del credito e del rapporto da cui origina, estendendosi all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi anteriori, siano essi stati dedotti o meno con l’opposizione. Non è consentito accertare diversamente un punto decisivo o una premessa logica indispensabile della statuizione definitiva.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 9479 del 2023 e, in tema di definitività del decreto a seguito di pronuncia in rito sull’opposizione, Cass. n. 4600 del 2024 e Cass. n. 28044 del 2021. La preclusione opera anche quando, come nella specie, le domande riconvenzionali dell’opponente non iscritte a ruolo sarebbero altrimenti proponibili: essa scatta in presenza di un rapporto di incompatibilità tra le pretese.
Nel caso in esame, sia la pretesa monitoria dell’ex amministratore sia la domanda del condominio traevano origine dal medesimo rapporto e dai medesimi consuntivi. L’accertamento di un debito a carico dell’ex amministratore risulta inconciliabile con il credito riconosciutogli in via definitiva. Non regge la tesi della Corte distrettuale che qualificava la domanda come azione di responsabilità professionale.
Il terzo motivo, relativo alla legittimazione processuale dell’amministratore e all’autorizzazione assembleare, è respinto: le delibere autorizzative risultavano prodotte e la domanda, pur proposta a titolo risarcitorio, era diretta al medesimo risultato. I primi due motivi sono accolti, la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, la domanda del condominio è respinta, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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