Notifica PEC dell’appello e costituzione analogica: nullità sanabile, non improcedibilità (Cass. civ. Sez. I n. 26725 del 04.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tempestiva costituzione dell’appellante mediante deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché tramite deposito telematico dell’originale, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., ma integra una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto. La violazione delle forme digitali di notificazione, per omessa produzione delle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg, ingenera nullità e non inesistenza della notificazione, sanata dalla costituzione in giudizio. Il principio della strumentalità delle forme impone di non equiparare l’inosservanza del termine di costituzione, propria dell’improcedibilità, all’inosservanza delle forme, degradante a nullità processuale sanabile.

Il Fatto

Il Tribunale di Nola aveva dichiarato l’inefficacia, nei confronti del fallimento, dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi su un immobile di loro proprietà. La Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l’appello dei coniugi per omessa prova della notificazione dell’atto di appello al fallimento e, in particolare, per il mancato deposito dei file telematici delle ricevute di accettazione e di consegna, nonché per l’omessa sanatoria del vizio entro la prima udienza, senza richiesta di rimessione in termini.

Il giudice di appello ha ritenuto non consentita la produzione di copia cartacea del messaggio PEC e delle relative ricevute, affermando che l’appellante deve produrre l’originale o il duplicato informatico. Ha inoltre escluso l’operatività del principio delle Sezioni Unite n. 22438/2018, destinato a operare ove non sia in vigore il processo civile telematico. I coniugi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, rilevando che lo stesso è sufficientemente ancorato agli atti, ai documenti di causa e alle questioni agitate nel giudizio. Il contenuto delle doglianze si desume dalla sintesi iniziale dei motivi e da quanto indicato nel ricorso, con particolare riguardo al primo motivo.

Nel merito, il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la tempestiva costituzione dell’appellante, con deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, non determina l’improcedibilità del gravame ex art. 348, primo comma, cod. proc. civ., ma integra una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto (Cass. n. 33601/2022). La violazione delle forme digitali di notificazione per omessa produzione delle ricevute in formato .eml o .msg genera nullità e non inesistenza della notificazione, sanata dalla costituzione in giudizio (Cass. n. 16189/2023).

Tale indirizzo costituisce applicazione del più generale principio della strumentalità delle forme, secondo cui deve darsi rilievo all’effettività dei mezzi di azione e difesa a termini degli artt. 6 CEDU e 111 Cost. In caso di notificazione dell’appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto di impugnazione e della relativa notificazione non può determinare l’improcedibilità dell’appello, poiché il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità (Cass. n. 6583/2024).

Non può dunque equipararsi l’inosservanza del termine di costituzione in giudizio, propria dell’improcedibilità, all’inosservanza delle forme, che degrada a nullità processuale sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. U. n. 16598/2016). Nella specie, il giudice di appello ha rilevato l’intervenuta costituzione in giudizio del fallimento appellato, ma non ha applicato il principio della sanatoria delle nullità processuali.

Il ricorso è pertanto accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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