Tremonti ambiente solo per i danni causati dalla propria attività d’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 27086 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La detassazione prevista dall’art. 6 della l. n. 388/2000 (cd. Tremonti ambiente) spetta all’impresa che sostenga un investimento destinato a prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente dalla propria attività d’impresa. Il beneficio non compete alle imprese che operano nel settore dei servizi ambientali per conto di terzi, i cui investimenti sono strutturalmente diretti a riparare danni prodotti da altri. Diversamente interpretata, l’agevolazione si convertirebbe in un sostegno alle imprese del settore e in un aiuto di Stato incompatibile con la disciplina europea. La censura che investe il requisito oggettivo e sollecita una rivalutazione delle risultanze di merito è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il proprio imponibile ai fini Ires, disconoscendo il diritto a fruire della detassazione della Tremonti ambiente per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L’Ufficio sosteneva che la contribuente, già operante nel settore della realizzazione di impianti di energia alternativa per conto terzi, non avesse sostenuto alcun investimento incrementale e non fosse utilizzatrice dell’impianto.
La società otteneva ragione in primo grado e la C.T.R. respingeva l’appello erariale, riconoscendole la proprietà esclusiva e la gestione autonoma dell’impianto, nonché la spettanza delle tariffe incentivanti in quanto affrontava gli oneri di costruzione. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 388/2000. Secondo l’Agenzia, la lettura dei giudici regionali trasformerebbe la Tremonti ambiente in una misura agevolativa per le imprese del settore, anziché in uno strumento di prevenzione e riduzione dei danni ambientali, laddove il beneficio spetterebbe alla generalità delle imprese e non a chi opera nei servizi ambientali.
La Corte dichiara inammissibile la censura relativa al requisito oggettivo. La C.T.R. aveva ricostruito la fattispecie sulla base delle emergenze probatorie, inferendone che l’ente territoriale committente non fosse utilizzatore dell’impianto, restando la gestione riservata alla controricorrente in forza della convenzione. La ricorrente sollecita dunque un sindacato di fatto non consentito in sede di legittimità.
Sul diverso piano della cd. impresa di scopo, la Corte rileva che la giurisprudenza ha registrato oscillazioni. Un primo orientamento (Cass. n. 30225/2022; Cass. n. 7343/2021) riteneva che la formulazione dei commi da 13 a 15 non imponesse la destinazione dell’investimento all’autoconsumo.
La Corte si attesta poi su posizioni opposte, espresse da un orientamento costante (Cass. n. 17807/2025, Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 25157/2023; in precedenza Cass. n. 29365/2020), dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi. Il comma 15 definisce investimento ambientale il costo delle immobilizzazioni necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, escludendo gli investimenti imposti da obblighi di legge e richiedendo l’approccio incrementale. Poiché la concessione del beneficio presuppone l’inerente dannosità dell’attività d’impresa, il legislatore ha inteso riferirsi ai danni causati dall’attività dell’impresa investitrice.
La tesi opposta convertirebbe l’agevolazione in un sostegno al settore delle imprese che riparano danni altrui, con il rischio di trasformarla in un aiuto di Stato in contrasto con gli artt. da 107 a 109 TFUE, per il vantaggio arrecato rispetto ai concorrenti degli altri Paesi dell’Unione. La diversità delle due situazioni giustifica il diverso trattamento fiscale di un’identica immobilizzazione. La Corte richiama, infine, la giurisprudenza della Corte EDU sulla natura autoritativa del rapporto tributario. Il motivo è dunque accolto per quanto di ragione; la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda della contribuente.
Nota della Redazione
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