Onere di contestazione e allegazione delle mansioni superiori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28353 del 26.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, poiché l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni contenute negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti. Ne deriva che, in tema di mansioni superiori, in mancanza di puntuale indicazione delle attività svolte, il giudice non può procedere al giudizio trifasico né alla sussunzione nell’inquadramento superiore. Spetta al giudice del merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di un ente strumentale in liquidazione, proposta da un lavoratore per l’esclusione degli importi richiesti a titolo di compenso incentivante, differenze retributive e indennità di responsabilità esterna, per mansioni superiori di autista soccorritore svolte tra il 2009 e il 2014.
Il lavoratore, come altri nella medesima posizione, aveva chiesto il riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 208 della legge n. 267/1942; il Commissario liquidatore aveva comunicato le schede creditore recanti il rigetto per mancanza della certificazione datoriale. Il Tribunale ha ritenuto tempestiva l’opposizione, ha escluso l’applicabilità della legge n. 241/1990 e ha rilevato il difetto di allegazione delle mansioni concretamente svolte. Avverso tale provvedimento il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili le censure. Il Tribunale aveva ritenuto che il mancato assolvimento dell’onere di allegazione avesse precluso il giudizio trifasico e aveva escluso che nella memoria della difesa erariale fosse ravvisabile una mancata contestazione, avendo quest’ultima evidenziato la mancata enucleazione dei fatti storici.
Le censure non assolvono agli oneri imposti dall’art. 366 n. 4 e dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., perché non trascrivono il ricorso di primo grado, necessario per stabilire se contenesse la descrizione puntuale delle mansioni svolte e per discorrere di mancata contestazione. Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati (Cass. 3 aprile 2025, n. 8900). L’onere di contestazione è correlato alle affermazioni presenti negli atti di allegazione, onde consentire alle parti e al giudice di verificare quali fatti siano pacifici e quali controversi.
La Corte rileva inoltre che, sebbene nella memoria di costituzione della controparte si faccia riferimento alle attività del ricorrente come svolte in qualità di autista soccorritore, emerge dalle altre parti della stessa memoria una piena contestazione della pretesa, argomentata sulla natura puramente tecnica delle mansioni rispetto a una figura di autista soccorritore di livello superiore, che necessiterebbe di prestazioni riconducibili all’ambito socio-sanitario (Cass. 5 agosto 2019, n. 20915).
Il ricorso, pertanto, non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
La Corte ricorda infine che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490).
Nota della Redazione
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