Patto di non concorrenza e sindacato di legittimità sull’interpretazione contrattuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1840 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci la violazione o falsa applicazione dell’art. 2125 cod. civ. e dei canoni di ermeneutica contrattuale deve indicare le norme asseritamente violate e svolgere argomentazioni intelligibili volte a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto del provvedimento impugnato contrastino con esse o con l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità. L’interpretazione del contratto costituisce attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizi di motivazione, quando questa risulti contraria a logica o incongrua. Non è sufficiente l’astratto richiamo alle regole interpretative, né la mera contrapposizione di una diversa e più favorevole lettura della clausola a quella accolta dal giudice di merito.
Il Fatto
Un dipendente, inquadrato con qualifica di quadro e addetto alle vendite di prodotti speciali, ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice per il pagamento del saldo del compenso pattuito in relazione a un patto di non concorrenza biennale, stipulato all’atto dell’assunzione e già parzialmente corrisposto.
Proposta opposizione, il Tribunale ha revocato il decreto, accertando che il lavoratore, dopo le dimissioni, era stato assunto con qualifica dirigenziale da una società concorrente e aveva violato l’impegno, dovendo pertanto restituire la somma già percepita. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2125 cod. civ., sostenendo che il patto non potesse estendersi a prodotti diversi, e la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, per avere i giudici di merito ritenuto la clausola applicabile anche a tali prodotti.
La Corte, riuniti i motivi per connessione, ne ha rilevato profili di inammissibilità e infondatezza. Sotto il profilo processuale, ha osservato che non risulta dagli atti se la nullità della clausola per la sua portata troppo vincolante sia stata dedotta ritualmente nel giudizio di primo grado, in violazione dei principi di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
Nel merito, il Collegio ha ricondotto le censure, al di là del formale richiamo alle norme, a un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni probatorie ed ermeneutiche del giudice di merito. Ha richiamato il principio per cui, quando si denuncia la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il vizio deve essere dedotto con specifiche argomentazioni che dimostrino il contrasto con le norme regolatrici o con l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, non bastando l’astratto riferimento alle regole legali.
Quanto all’ermeneutica, la Corte ha ribadito che essa è riservata al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei canoni legali o per vizi di motivazione contrari a logica. Non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile: quando di una clausola siano ammissibili più letture, la parte che ne aveva proposta una disattesa non può dolersi in sede di legittimità. I giudici di merito avevano accertato che il lavoratore si occupava dei prodotti contestati non come mero venditore, ma come responsabile di area.
Il secondo motivo, prospettando una diversa e più favorevole interpretazione della clausola, non ha individuato le modalità con cui la Corte territoriale si è discostata dai canoni legali né ha evidenziato specifiche illogicità della motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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