Privilegio per garanzie pubbliche escusse senza revoca del beneficio (Cass. civ. Sez. I n. 28355 del 26.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il privilegio previsto dall’art. 9, quinto comma, d.lgs. n. 123/1998 assiste anche il credito del gestore di un intervento pubblico di sostegno erogato in forma di concessione di garanzia. Tale credito sorge per effetto del solo pagamento eseguito in favore dell’istituto finanziatore a seguito dell’escussione della garanzia, non originando da un’erogazione diretta di somme nelle mani del beneficiario. Non occorre, pertanto, un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento, né la revoca tacita desumibile dalla condotta del gestore. La finalità pubblicistica della misura e il carattere funzionalmente unitario delle agevolazioni disciplinate dal decreto impongono un’interpretazione estensiva della norma.
Il Fatto
La società ricorrente, ente autorizzato al rilascio di garanzie per il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, aveva prestato garanzia per una quota di un mutuo accordato da una banca a una società poi fallita. A fronte dell’inadempimento della mutuataria, la banca aveva richiesto l’incameramento della garanzia e la ricorrente aveva corrisposto le somme richieste.
Il giudice delegato ammetteva il credito al passivo in via chirografaria, escludendo il privilegio per mancanza di documentazione del provvedimento di revoca del beneficio. L’opposizione proposta dall’istante veniva rigettata dal Tribunale di Bologna, che confermava la necessità di un atto amministrativo di revoca contenente la valutazione dei presupposti. Avverso tale decreto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1, 7 e 9 d.lgs. n. 123/1998. La ricorrente sostiene che la revoca dell’intervento può essere anche tacita e che la norma non prescrive alcuna forma specifica, sicché il pagamento eseguito in favore della banca ne costituirebbe diretto riscontro.
La Corte richiama la propria elaborazione secondo cui il privilegio del quinto comma dell’art. 9 trova applicazione anche per gli interventi erogati in forma di garanzia, in ragione della finalità pubblicistica e del carattere unitario delle misure agevolative. Il credito del gestore che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore sorge per effetto del solo pagamento, senza che occorra un provvedimento di revoca della concessione.
Il Collegio richiama Cass. (ord.) n. 9657 del 2024, Cass. (ord.) n. 23805 del 2025, Cass. (ord.) n. 27360 del 2024, Cass. (ord.) n. 6508 del 2020 e Cass. (ord.) n. 9926 del 2018, nonché l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 11930 del 2010 sull’interpretazione estensiva della norma. Il privilegio assiste il credito anche durante l’esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca, estendendosi alle patologie della fase di gestione del rapporto di credito.
Tale elaborazione si attaglia al caso di specie, poiché il pagamento delle somme richieste dalla banca è coperto da giudicato endofallimentare ed è fuori discussione. La riferita elaborazione esplica inoltre valenza assorbente, rendendo vano l’ulteriore rilievo del tribunale sull’assenza di riscontro circa la valutazione delle violazioni da parte dell’ente preposto.
Il secondo motivo, relativo alla divergenza tra l’importo preteso e quello ammesso, è inammissibile per difetto di specificità: la somma indicata a titolo di remunerazione non copre integralmente la differenza tra importo preteso e importo ammesso. Il decreto è pertanto cassato con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.