Accertamento sintetico: prova contraria del contribuente su entità e durata delle somme (Cass. civ. Sez. V n. 17782 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, la presunzione di maggior reddito si fonda sull’esborso sostenuto, non sulla titolarità del bene acquisito. Il contribuente assolve l’onere della prova contraria dimostrando, con idonea documentazione, l’entità e la durata del possesso delle somme di natura non reddituale, anche mediante l’esibizione degli estratti di conto corrente, purché idonei ad attestare il possesso e non il mero transito nella disponibilità. Non rileva che tali somme siano state incassate nell’anno di accertamento o in annualità precedenti, essendo decisiva la loro riferibilità alla maggiore capacità contributiva accertata.
Il Fatto
La contribuente impugna l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, per l’anno d’imposta 2006, ha determinato a fini Irpef un maggior reddito in via sintetica, ritenendo non coerente con il reddito dichiarato l’acquisto, avvenuto nel 2007, di un’autovettura del valore di euro 54.299,99.
La Commissione tributaria provinciale di Roma e, in secondo grado, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettano l’impugnazione. La contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura dell’accertamento sintetico: il maggior reddito si desume da una spesa sostenuta, secondo un procedimento logico a ritroso fondato sulla presunzione che il costo sia sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di quelli immediatamente precedenti.
Da qui la precisazione centrale: anche in caso di incremento patrimoniale, la presunzione di maggiore capacità contributiva deriva non dalla titolarità del nuovo bene, ma dall’esborso effettuato. Il principio è confermato dall’art. 2, comma 1, d.m. 10 settembre 1992, che considera rilevanti i beni nella disponibilità di chi li utilizza, anche di fatto, o ne sopporta i costi.
Sul riparto dell’onere probatorio, il Collegio ricostruisce il percorso evolutivo della giurisprudenza in tema di redditometro: dal rigore iniziale, che esigeva la dimostrazione dell’utilizzo delle risorse non reddituali proprio per l’acquisizione contestata, all’indirizzo più permissivo limitato alla sola disponibilità, fino all’approdo mediano oggi consolidato.
La regola stabilizzata richiede una prova documentale su circostanze sintomatiche, senza imporre che le ulteriori entrate siano state impiegate proprio per le spese contestate. In tal senso va letto il riferimento dell’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 alla prova della entità e della durata del possesso dei redditi ulteriori: la norma ancora a fatti oggettivi, quantitativi e temporali, la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata.
La prova può essere offerta con gli estratti dei conti bancari, purché idonei a dimostrare la durata del possesso e non il semplice passaggio delle somme. Su queste basi la sentenza d’appello è censurata: a fronte della produzione degli estratti conto, dai quali emergeva un saldo astrattamente compatibile con l’acquisto, la Commissione regionale ne ha escluso la valenza senza verificare l’entità e la durata del possesso delle somme di natura non reddituale. La stessa Commissione avrebbe dovuto considerare, quanto all’assegno di mantenimento, che ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. b) t.u.i.r. non concorre a formare il reddito la parte destinata ai figli.
Il secondo motivo è invece inammissibile: nella ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità. Nel caso di specie entrambe le pronunce di merito si fondano sulle medesime ragioni. Il ricorso è pertanto accolto quanto al primo motivo, con assorbimento degli altri, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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