Sospensione per pregiudizialità illegittima tra cause connesse dello stesso ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 19801 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del processo per pretesa pregiudizialità, disposta ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., è illegittima quando la questione riguarda due giudizi connessi pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario. In tale ipotesi il giudice deve investire il capo dell’ufficio per la riunione, secondo il modus procedendi imposto dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ.. La Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza, accerta l’illegittimità del provvedimento di sospensione reso in spregio a quelle disposizioni e dispone la prosecuzione del giudizio. L’illegittimità non è superata dal rilievo delle successive vicende del processo asseritamente pregiudicante, salvo che risulti impossibile l’adozione del modus procedimenti.

Il Fatto

Una società cessionaria del credito convenne in giudizio i garanti di una debitrice chiedendo l’accertamento dell’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale. I convenuti avevano costituito in fondo tutti i propri immobili, sottraendoli alla garanzia patrimoniale del creditore.

Costituitisi i convenuti e precisate le conclusioni, il tribunale dispose la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti allo stesso tribunale, nel quale era contestata la validità del contratto di fideiussione da cui derivava il credito. La società ricorrente impugnò l’ordinanza con regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente che entrambi i giudizi pendevano davanti allo stesso ufficio giudiziario. Ne deriva che la pretesa pregiudizialità avrebbe dovuto essere affrontata e risolta mediante la riunione dei procedimenti, non già con lo strumento della sospensione necessaria.

La Suprema Corte richiama il principio già affermato dalle Sezioni civili (Cass. n. 21727 del 2006): quando ricorre una situazione riconducibile alle fattispecie degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., il giudice avanti al quale pende uno dei procedimenti deve riferire al capo dell’ufficio per la valutazione circa la riunione e la designazione di un unico magistrato. L’inosservanza di tale modus procedendi rientra tra i fatti processuali che la Cassazione valuta in sede di regolamento di competenza.

Da ciò consegue che il provvedimento di sospensione adottato in luogo del modus procedimento imposto dalle norme è illegittimo, a meno che non risulti impossibile la sua adozione in relazione allo stato raggiunto dal processo asseritamente pregiudicante. Nel caso concreto la Corte accerta che non emerge dagli atti che il giudizio iscritto a ruolo nel 2018 sia stato già definito dal tribunale.

Pertanto il provvedimento impugnato viene caducato e si dispone la prosecuzione del giudizio, con assegnazione alle parti di un termine per la riassunzione. I resistenti sono condannati alla rifusione delle spese di lite, liquidate secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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