Correzione dell’errore materiale non copre l’errato apprezzamento delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29114 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice e non incide sul contenuto concettuale della decisione. Esso si concretizza in una divergenza tra l’ideazione del provvedimento e la sua materiale rappresentazione grafica. Resta pertanto estranea all’ambito applicativo dell’istituto la prospettazione di una decisione erronea, fondata su un errato apprezzamento della documentazione prodotta. L’istanza di correzione che mira a rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria è inammissibile.

Il Fatto

Con una precedente pronuncia la Corte aveva accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo, rilevando la mancanza in atti di una dichiarazione idonea a giustificare l’esonero dal pagamento delle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. La parte, già ricorrente, ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale avverso quella sentenza.

La ricorrente deduce l’ingiustizia della decisione di non accoglimento del secondo motivo, assumendo di aver adempiuto al precetto normativo, avendo la dichiarazione richiesta trovato collocazione nella procura alle liti del procedimento di origine. Il thema passa quindi dalla contestazione nel merito alla qualificazione dell’istanza come correzione di errore materiale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal perimetro dell’istituto invocato. Secondo il costante orientamento richiamato, l’errore materiale correggibile è una mera svista del giudice, che non tocca il contenuto concettuale della decisione ma si traduce in una divergenza tra ideazione e rappresentazione grafica. Il riferimento è a Cass. 25/07/2024 n. 20773.

Su questa base il Collegio rileva che nel caso concreto non viene in discussione una svista, bensì una decisione asseritamente erronea perché fondata su un errato apprezzamento della documentazione prodotta. La doglianza investe il giudizio di valore espresso sui documenti, non la loro trasposizione materiale nel testo.

La distinzione è decisiva: il controllo sul corretto apprezzamento delle prove non appartiene al procedimento di correzione. Ammetterlo significherebbe utilizzare lo strumento degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. per rimettere in discussione il merito della pronuncia, funzione estranea all’istituto. La prospettazione di un’erronea valutazione probatoria esula dunque dall’ambito applicativo della correzione.

Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte non provvede sulle spese del presente procedimento, in coerenza con Cass., sez. un., n. 29432 del 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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