Cessione del credito risarcitorio e azione diretta ex art. 149 cod. ass. (Cass. civ. Sez. III n. 29113 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato a esercitare l’azione prevista dall’art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato. La cessione del credito trasferisce al cessionario, ai sensi dell’art. 1263 cod. civ., il credito con i privilegi, le garanzie e gli altri accessori, tra cui i poteri esercitabili a tutela del diritto ceduto. La natura non strettamente personale del credito risarcitorio e l’assenza di un divieto normativo consentono la trasmigrazione delle azioni dirette alla sua realizzazione. La ratio di rafforzamento del soggetto debole non implica il carattere personale dell’azione né deroga agli effetti della cessione.

Il Fatto

Una società di noleggio veicoli concesse in locazione d’uso un’autovettura, assicurata per la r.c. auto, danneggiata in occasione di circolazione stradale da altro veicolo. Resasi cessionaria dal danneggiato del credito risarcitorio, in particolare del costo del noleggio di un’auto sostitutiva, la società esperì azione ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei riguardi dell’assicuratore e del proprietario del veicolo responsabile.

La domanda è stata disattesa in entrambi i gradi di merito. Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. L’assicuratore non ha svolto difese in grado di legittimità. Con ordinanza interlocutoria la Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’appello, poi con successiva ordinanza ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, assegnando termine perentorio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 371-bis cod. proc. civ., risultando superflua l’illustrazione dei motivi. L’ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte necessario del giudizio ex art. 149 non è stato ottemperato, pur essendo stata attestata la rituale comunicazione mediante PEC.

L’istanza di rimessione in termini, formulata dalla ricorrente con memoria, non merita accoglimento. In primo luogo perché tardiva: l’istituto regolato dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. presuppone che la parte decaduta per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. La parte, ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza, ha atteso due mesi prima di avanzare richiesta, rivelando colpevole inerzia nella sanatoria del vizio processuale cagionato da essa stessa.

In secondo luogo, e comunque, il presupposto di fatto è indimostrato: la documentazione allegata si esaurisce in uno screenshot che, al più, evidenzia difficoltà nell’inoltro e non nella ricezione della posta, non prova la durata del malfunzionamento né che il messaggio non sia pervenuto o non sia stato leggibile. L’addotta incolpevole ignoranza non è dunque ravvisabile.

Ferma la declaratoria di inammissibilità, la Corte ritiene la questione sottesa di particolare importanza, suscettibile di replica e foriera di incertezze nella giurisprudenza di merito, e ne enuncia il principio nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. Il tema concerne l’esperibilità dell’azione ex art. 149 ad opera del cessionario del credito.

La risposta è positiva. La cessione determina una successione a titolo particolare nel diritto e, per l’art. 1263 cod. civ., trasferisce il credito con gli accessori, tra cui i poteri di tutela. Le regole generali non trovano eccezione nella legge speciale. È dirimente la sostanziale identità di posizione tra l’assicuratore del danneggiato e quello del responsabile, agendo il primo quale mandatario ex lege del secondo. La ratio di tutela del soggetto debole, ravvisata dalla Corte costituzionale, ord. n. 441 del 2008, non implica il carattere personale dell’azione né deroga agli effetti della cessione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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