Previdenza forense: rivalutazione redditi dal 1980 e pensione commisurata ai contributi versati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23485 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n. 576/1980, ai sensi dell’art. 27, quarto comma, della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. Il d.m. 30.9.1982, adottato su delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa, di natura meramente ricognitiva, non può incidere sul criterio normativo primario in tema di decorrenza della prima rivalutazione. I redditi da prendere a riferimento sono però soltanto quelli coperti da contribuzione effettivamente versata: in caso di applicazione di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione, la pensione va calcolata sui redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, non secondo quello maggiore dovuto.

Il Fatto

I professionisti intimati hanno chiesto la riliquidazione della pensione di vecchiaia, previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, pari al 21,1%, e non dal 1981 secondo l’indice dell’anno 1981, pari al 18,7%, come invece operato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. La Corte d’appello di Milano, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda, ritenendo applicabile l’art. 27, ultimo comma, legge n. 576/1980 anche alle pensioni maturate dopo il 1980 e non retroattivo il Regolamento della Cassa approvato nel 2006.

La Cassa ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. I professionisti hanno resistito con controricorso. Dopo infruttuosa trattazione in adunanza camerale, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso e l’eccezione di giudicato, ricordando che il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto ma sull’unità minima di decisione.

Il primo motivo è infondato. In fattispecie analoghe la Corte ha già affermato che la rivalutazione dei redditi opera ai sensi dell’art. 27, quarto comma, secondo l’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge, cioè il 1980. Tale lettura poggia sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 7281/2004, secondo cui il citato comma detta un criterio generale applicabile anche alle pensioni liquidate dopo l’entrata in vigore della legge. La Corte distingue nettamente la rivalutazione dei redditi ex art. 15 dalla rivalutazione delle pensioni ex art. 16: solo quest’ultima, oggetto delle Sezioni Unite, assume a riferimento l’indice del 1981 relativo al 1980. Conferma la lettura il secondo comma dell’art. 27, che fissava la redazione della prima tabella entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, e dunque non oltre il 12.2.1981.

Quanto al d.m. 30.9.1982, che fa decorrere la rivalutazione dal 1981, la Corte ne afferma la natura ricognitiva e la disapplicabilità in quanto atto regolamentare contrario alla norma primaria.

L’esame del quarto motivo, logicamente preliminare, è fondato. La rivalutazione è parte integrante del reddito e incide sul quantum contributivo: essendo stati versati contributi parametrati a un montante rivalutato al 18,7% anziché al 21,1%, sussiste una violazione dell’obbligazione contributiva, non sanata dal pagamento degli altri contributi. Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l’inadempimento, mentre sul debitore incombe la prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ., tema da valutare in sede di rinvio.

Secondo l’art. 2 legge n. 576/1980, la pensione è pari per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all’1,75% della media dei dieci migliori redditi. La Corte, richiamando un orientamento consolidato, esclude ogni automatismo delle prestazioni e afferma che il reddito rilevante è solo quello su cui si sono versati effettivamente i contributi. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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