Cessione del credito anteriore al pignoramento e pagamento del terzo debitore (Cass. civ. Sez. II n. 29719 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito ceduto con atto notificato al debitore ceduto prima della notificazione del pignoramento presso terzi non è opponibile al cessionario, che resta estraneo al processo esecutivo. Il terzo pignorato che abbia reso la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. evidenziando l’intervenuta cessione deve far valere l’illegittimità dell’espropriazione con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza di assegnazione, munita di efficacia esecutiva ma non idonea al giudicato. Il pagamento eseguito in favore dell’assegnatario non estingue l’obbligazione verso il cessionario. La temporanea inesigibilità del credito derivante dall’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, nel testo all’epoca vigente, non incide sulla titolarità del credito né sulla sua cedibilità.

Il Fatto

Tra una società appaltatrice e un Comune era stato stipulato un contratto di appalto pubblico, nel cui ambito erano stati subappaltati lavori a una società subappaltatrice. La società appaltatrice aveva poi ceduto i propri crediti a una società di factoring, con atto notificato al Comune. Successivamente la subappaltatrice, titolare di un decreto ingiuntivo esecutivo verso l’appaltatrice, aveva notificato al Comune pignoramento presso terzi sui crediti della debitrice. Il Comune aveva reso la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., indicando il credito residuo e l’intervenuta cessione.

Il Giudice dell’Esecuzione aveva assegnato alla subappaltatrice il credito già dell’appaltatrice e il Comune aveva pagato. La cessionaria aveva proposto opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., poi estintasi per mancata riassunzione dopo il fallimento dell’appaltatrice. La cessionaria aveva quindi agito per l’adempimento del residuo credito. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello l’aveva accolta. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., osserva che la Corte di merito ha correttamente esaminato la domanda di adempimento della cessionaria, verificando l’idoneità del pagamento eseguito dal Comune a estinguere l’obbligazione verso di essa.

Quanto al secondo motivo, articolato ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il vizio non ricorre: i fatti erano stati considerati nella motivazione, sia pure con esito diverso da quello auspicato dal ricorrente. Il motivo mira a provocare una diversa valorizzazione delle circostanze di fatto, inammissibile in sede di legittimità. Richiama, in tal senso, Cass. n. 17005/2024 e Cass. n. 2961/2025.

I motivi dal terzo al sesto sono esaminati congiuntamente. La Corte rileva che la cessionaria non era parte del procedimento esecutivo e che il suo unico strumento di tutela era l’opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., effettivamente proposta ma non coltivata; l’abbandono del giudizio non vale come accettazione dell’ordinanza, non coinvolgente la cessionaria. Richiama Cass. n. 14639 del 27.6.2014 e, in senso conforme, Cass. n. 2868 del 6.2.2020. Il Comune, avendo interesse a pagare bene, avrebbe potuto e dovuto proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. all’ordinanza di assegnazione, che, pur costituendo titolo esecutivo, non era idonea al giudicato secondo Cass. n. 22050 del 17.10.2014.

Il richiamo all’art. 1227 cod. civ. è poi non pertinente, trattandosi di domanda di adempimento e non di risarcimento del danno. Quanto all’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, la Corte osserva che la norma, operando quale applicazione dell’art. 1460 cod. civ., determina una mera inesigibilità temporanea del credito, che non ne impedisce la cessione ex art. 1260 cod. civ. né l’accertamento giudiziale. Richiama, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 5685/2020 e Cass. n. 4927/2023. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del Comune alle spese, con sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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