Cessione del credito e legittimazione del cessionario: la titolarità resta piena (Cass. civ. Sez. III n. 34911 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione del credito, l’accordo con cui il cessionario, avvalendosi della facoltà contrattualmente riconosciutagli, definisca con il debitore ceduto il recupero del credito non ne determina il trasferimento della titolarità, che resta integralmente in capo al cessionario medesimo. Questi conserva pertanto la legittimazione a far valere il credito, anche in via monitoria, nei confronti del cedente per la parte del corrispettivo non conseguita. La censura che, deducendo la perdita di titolarità, investa l’accertamento del giudice di merito sull’incidenza del negozio è inammissibile, risolvendosi in una contestazione di fatto mascherata da violazione di norme ermeneutiche.
Il Fatto
Una società di factoring otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti di una società di carpenteria, poi mutata in s.r.l., per crediti ceduti nell’ambito di un contratto di factoring, per un importo di euro 364.934,42 oltre accessori. La debitrice proponeva opposizione, che veniva respinta. Proposto appello, la Corte d’appello di Milano lo rigettava. La società originaria cedente ricorreva allora in cassazione con tre motivi, resistiti dalla cessionaria con controricorso.
Il nucleo della contestazione risiedeva nell’accordo stipulato tra la cessionaria e la controllante della debitrice ceduta, cui la ricorrente attribuiva natura transattiva e, insieme, effetto traslativo del credito: donde l’assunta perdita di titolarità in capo alla controricorrente e il difetto di legittimazione a chiedere l’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 115 cod. proc. civ., degli artt. 1260 e 1263 cod. civ., degli artt. 1362 ss. e 1965 cod. civ. nonché degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ. La Corte rileva che esso si risolve in una serie di argomenti non del tutto lineari, che dalla dedotta inadeguata valutazione dell’accordo approdano a sostenere la perdita di titolarità del credito.
La ricorrente stessa dà atto che, in forza dell’art. 9 del contratto di factoring, la cessionaria aveva la facoltà di stipulare transazioni per recuperare il credito con la debitrice ceduta, senza trasferirne la titolarità alla controparte negoziale. In ciò la Corte individua anzitutto una censura all’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello, priva di fondamento quanto alla dedotta violazione dell’art. 1965 cod. civ., norma ritenuta inconferente, e alla violazione delle norme ermeneutiche, invocate per schermare una censura direttamente fattuale.
Ne deriva l’inammissibilità del motivo, salvo che per la parte finale, ove si lamenta motivazione inadeguata o inesistente. Uscita dall’area dell’inammissibilità, la doglianza è giudicata palesemente infondata, presentandosi la motivazione ben strutturata, logica e completa.
Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sulla quantificazione del credito; ma la ricorrente stessa riconosce che si tratta di un difetto di titolarità. Poiché la titolarità non è venuta meno all’originario cessionario, essendogli rimasta integralmente, anche tale censura è infondata.
Il terzo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. La Corte osserva che il richiamo al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. va espunto in forza del quarto comma del medesimo articolo, e che la critica all’apparato motivazionale è comunque priva di consistenza, contenendo la sentenza una limpida ed esaustiva spiegazione del percorso logico-giuridico seguito. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 10.200,00, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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