Fideiussioni specifiche, invalidità antitrust limitata al modello ABI omnibus (Cass. civ. Sez. I n. 29805 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La natura anticoncorrenziale delle clausole del modello ABI di contratto di fideiussione omnibus, accertata dalla Banca d’Italia per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l’invalidità e la possibile espunzione delle sole clausole inerenti a quel modello contrattuale. Quel giudizio sfavorevole non si estende alle fideiussioni specifiche, oggetto di pattuizione particolare tra banca e cliente. Chi invoca la nullità di una garanzia specifica per asserita violazione delle regole di concorrenza deve provare l’illecito antitrust, senza poter beneficiare di alcuna prova privilegiata. Sul piano processuale, il ricorso per cassazione è inammissibile quando denunci il vizio di motivazione avverso una sentenza di appello che abbia integralmente confermato la decisione di primo grado, essendo esclusa l’impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una fideiussore aveva prestato fideiussioni specifiche a garanzia degli obblighi assunti da una società nei confronti di una banca. Fallita la debitrice principale, l’istituto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre 75.000 euro, poi confermato dal Tribunale di Treviso in sede di opposizione.
La Corte di appello di Venezia aveva respinto il gravame. La garante aveva quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la nullità delle clausole per violazione della normativa antitrust e l’omesso esame di fatti decisivi. Ha resistito la cessionaria del credito bancario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la recente pronuncia Cass. n. 21841 del 2024, secondo cui la natura anticoncorrenziale delle clausole del modello ABI di fideiussione omnibus è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione a una serie indefinita e futura di rapporti. Tale giudizio non si estende alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. A conferma, il provvedimento cita anche Cass. n. 19401 del 2024 e Cass. n. 26847 del 2024, che ha espressamente escluso il ricorso alla prova privilegiata fuori dall’ipotesi omnibus.
Su questa base, il primo motivo è inammissibile ex art. 360-bis.1 cod. proc. civ., non essendo censurabile la violazione di legge denunciata. Il secondo motivo e la parte del primo prospettata come vizio motivazionale sono parimenti inammissibili.
Il Collegio osserva che, nella specie, non è invocabile il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., poiché l’attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ., applicabile ai ricorsi notificati dall’1 gennaio 2023, esclude il ricorso per cassazione quando la sentenza di appello rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado. Il presupposto è la cd. “doppia conforme” in facto: il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità, onere non assolto.
Viene inoltre ribadito che il vizio di motivazione è ormai ridotto al “minimo costituzionale”: rileva solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza. Il paradigma riguarda l’omesso esame di un fatto storico, non di questioni o argomentazioni.
Infine, il Collegio esclude il malgoverno dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., richiamando il principio per cui un’autonoma questione di riparto dell’onere probatorio sorge solo se il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella gravata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e, in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla somma di 4.000 euro in favore della controricorrente e di 2.500 euro alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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