Diritto d’autore, risarcimento tra prezzo del consenso e retroversione degli utili (Cass. civ. Sez. I n. 20083 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da violazione del diritto d’autore, l’art. 158 l.d.a. non impone un ordine rigido tra il criterio del prezzo del consenso e quello della retroversione degli utili. Il prezzo del consenso costituisce una soglia minima di liquidazione, mentre il criterio preferenziale per il lucro cessante resta quello degli utili realizzati dal contraffattore, sempre nell’ambito della liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.. La prova scritta richiesta dall’art. 110 l.d.a. per la trasmissione dei diritti di utilizzazione opera solo nel conflitto tra titoli, non quando il trasferimento sia invocato dal cessionario nei confronti del terzo che, senza titolo, abbia sfruttato l’opera. Il danno non patrimoniale ex art. 158, terzo comma, l.d.a. e art. 2059 cod. civ. richiede allegazione e prova, non bastando la sola commercializzazione non autorizzata dell’opera.

Il Fatto

Una società titolare di diritti di sfruttamento in edicola di due serie televisive agisce contro un grande editore per accertare l’illecito sfruttamento dei Dvd e ottenere la restituzione dei proventi e il risarcimento dei danni. La vicenda ruota attorno a una catena di contratti: un accordo tra la società attrice e un licenziatario, un successivo contratto tra questo e una società collegata, e infine la cessione dei diritti all’editore convenuto.

Il Tribunale respinge le domande, ritenendo che l’editore avesse acquistato legittimamente i diritti. La Corte d’appello riforma la decisione e accoglie l’appello principale, condannando l’editore al pagamento di una somma liquidata secondo il criterio del prezzo del consenso, maggiorata del 10%. Propongono ricorso per cassazione sia la società attrice, in via principale, sia l’editore, in via incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo sulla liquidazione del danno. La ricorrente sostiene che al prezzo del consenso andasse aggiunta la retroversione degli utili, quale lucro cessante. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui i due criteri si pongono come cerchi concentrici: il prezzo del consenso individua una soglia minima, mentre la retroversione degli utili ha un intrinseco significato anche sanzionatorio. Il criterio preferenziale per il lucro cessante è dunque quello dell’utile realizzato dal contraffattore.

Tuttavia, la Corte osserva che la Corte d’appello ha scelto il criterio residuale motivando su due circostanze: non era provato che la titolare avrebbe commercializzato le serie, e la distribuzione era avvenuta grazie alla capacità di mercato dell’utilizzatore. Non risulta quindi violato il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Quanto al danno non patrimoniale, il motivo è inammissibile: la ricorrente si limita a sostenere che la commercializzazione non autorizzata configura di per sé il pregiudizio, senza censurare la statuizione sulla necessità della prova.

Il motivo sulla qualificazione della condizione contrattuale è inammissibile per carenza di interesse, essendo la ricorrente comunque vittoriosa sull’an della responsabilità; inoltre deduce un fatto nuovo, in contraddizione con l’appello. La censura sulle spese di CTU è inammissibile, trattandosi di mero errore materiale emendabile.

Passando al ricorso incidentale, la Corte esclude che l’art. 110 l.d.a. imponga la prova scritta nel conflitto tra cessionario e terzo che abbia violato il diritto: in tal caso l’acquisto, quale fatto storico, può provarsi con mezzi diversi. La Corte d’appello ha però accertato che nel caso concreto veniva in discussione un conflitto tra titoli, e che il trasferimento tra le due società non era stato provato per iscritto. Infine, la Corte respinge il motivo sulla titolarità dei diritti della ricorrente, censura che attinge il giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed esclude la violazione del divieto di praesumptio de praesumpto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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