Onere della prova del credito e del controcredito nel processo esecutivo (Cass. civ. Sez. III n. 28192 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, anche nella configurazione di subprocedimento del processo esecutivo, il creditore pignorante è tenuto a provare l’esistenza del credito del proprio debitore. Il terzo pignorato che eccepisca l’estinzione di quel credito per compensazione con un proprio controcredito, contestato dal creditore procedente, deve provare il fatto estintivo dedotto. Le eccezioni relative alla mancata ultimazione delle opere, ai difetti esecutivi e alle penali costituiscono fatti impeditivi o estintivi, il cui onere probatorio grava sul terzo. È inammissibile la censura che pretenda di addossare al creditore procedente la prova della perfetta esecuzione della prestazione. La valutazione della idoneità delle prove e della ammissibilità delle istanze istruttorie resta riservata al giudice di merito.
Il Fatto
Il fallimento di una società creditrice di due eredi, che avevano accettato con beneficio di inventario l’eredità del titolare di una impresa edile, avviava esecuzione mobiliare presso la società terza pignorata, ritenuta debitrice dell’impresa per oltre 500.000 euro. Nel procedimento esecutivo interveniva una società di factoring, creditrice degli stessi debitori in forza di altro decreto ingiuntivo.
La terza pignorata rendeva dichiarazione negativa, sostenendo di aver già pagato somme pari o superiori al dovuto in esecuzione di contratti di appalto e di essere a sua volta creditrice per lavori non eseguiti o difettosi, e rilevando che il lodo arbitrale invocato dal fallimento era stato annullato con sentenza passata in giudicato. Il giudice dell’esecuzione disponeva l’assegnazione delle somme; l’opposizione agli atti esecutivi della terza veniva accolta in sede di reclamo per violazione del contraddittorio, e nella fase di merito il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando l’ordinanza di assegnazione. La terza ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che il Tribunale avesse invertito l’onere della prova, ritenendo provato il credito degli eredi solo perché la società non aveva dimostrato l’esistenza di un controcredito o l’inesigibilità delle somme. La Corte ha respinto la censura, richiamando un orientamento consolidato (Cass. n. 9624 del 2018; Cass. n. 12439 del 2021; Cass. n. 1943 del 2023): il creditore pignorante prova l’esistenza del credito dell’esecutato, mentre il terzo che eccepisce la compensazione deve provare il fatto estintivo.
Il Tribunale aveva individuato il fatto costitutivo nei contratti di appalto, dei quali era pacifica l’esistenza; la stessa terza aveva riconosciuto pagamenti prossimi al prezzo contrattuale per un cantiere e superiori per un altro. Le eccezioni su mancata ultimazione, difetti e penali rientrano dunque tra i fatti impeditivi o estintivi, di cui incombeva alla terza la prova. Pretendere che il creditore procedente dimostrasse la perfetta esecuzione delle opere equivaleva a postulare una inversione dell’onere probatorio non conforme all’art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., per il rifiuto della consulenza tecnica d’ufficio e delle prove testimoniali, reputate esplorative, e per l’omesso esame di documenti rilevanti. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: secondo le Sezioni Unite n. 20867 del 2020, la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti; la violazione dell’art. 116 c.p.c. solo se al materiale probatorio sia attribuito un valore legale diverso da quello normativo. La censura investiva in realtà il merito della valutazione istruttoria, non sindacabile in legittimità, e difettava di specificità per non aver riportato integralmente i capitoli di prova.
Con il terzo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo il Tribunale attribuito rilevanza al lodo arbitrale annullato. La Corte ha giudicato il motivo infondato: il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di qualsiasi percorso logico-argomentativo (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 20921 del 2019; Cass. n. 13248 del 2020). Il Tribunale aveva esplicitato le proprie ragioni, usando il lodo annullato per motivi formali come mero documento, senza attribuirgli efficacia vincolante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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