Inammissibile il motivo nuovo in Cassazione per violazione dell’autosufficienza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30783 del 23.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto. I motivi devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili d’ufficio.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato tutte le domande, condannava la società al pagamento in favore del lavoratore della somma di € 2.759,83 a titolo di TFR, oltre accessori, a titolo di responsabilità solidale quale committente in rapporto di appalto con la società di cui il lavoratore era dipendente, ex art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003.

Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso il lavoratore con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste la società con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., in relazione all’inquadramento contrattuale disciplinato dall’art. 17 del CCNL metalmeccanico artigiano 16.6.2011 e alle relative tabelle retributive.

La Corte dichiara il motivo inammissibile per novità della questione relativa alla violazione dell’art. 36 Cost. Il giudice di legittimità rileva che la censura introduce un profilo mai sottoposto al giudice di merito.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto.

I motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello. È preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili d’ufficio, come affermato da Cass. n. 18018/2024.

In ragione della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge. Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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