Correzione dell’errore materiale e distrazione delle spese in favore dei difensori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13634 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di correzione di errore materiale, è ammessa l’istanza proposta ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. quando il dispositivo del provvedimento da correggere ometta l’indicazione della distrazione delle spese in favore dei difensori della parte controricorrente, sempre che tale richiesta risulti effettivamente formulata nel controricorso. L’omissione integra un errore materiale emendabile, poiché il giudice si è limitato a non riportare nel dispositivo una statuizione già richiesta dalla parte. Nel procedimento di correzione non vi è luogo a provvedere sulle spese, non configurandosi una controversia autonoma tra le parti.

Il Fatto

Un Comune aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della corte d’appello, che era stata impugnata anche dalla lavoratrice controricorrente. Con decreto emesso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la Corte dichiarava estinto il giudizio di legittimità e condannava il Comune al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole per compensi, spese generali, esborsi e accessori di legge.

La lavoratrice presentava quindi istanza di correzione dell’errore materiale, rilevando che nel dispositivo del decreto mancava l’indicazione della distrazione delle spese in favore dei propri difensori, nonostante la richiesta fosse stata formulata nel controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato l’istanza di correzione alla luce della disciplina degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., verificando se l’omissione lamentata integrasse un errore materiale emendabile e non una questione di merito.

Il Collegio ha accertato che la distrazione delle spese in favore dei difensori era stata effettivamente richiesta con il controricorso. La richiesta risultava quindi dagli atti, ma non era stata trasfusa nel dispositivo del decreto.

Su questa base la Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione, qualificando l’omissione come errore materiale. La statuizione non introduce un elemento nuovo, ma ripristina nel dispositivo una richiesta che la parte aveva già avanzato.

La correzione è stata pertanto disposta aggiungendo, dopo le parole “ed agli accessori di legge”, l’espressione di distrazione in favore dei difensori della controricorrente. Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha richiamato il proprio orientamento, citando Cass. n. 12184/2020, escludendo che vi sia luogo a provvedere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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