Trasferimento d’azienda escluso se il primo rapporto è estinto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30782 del 23.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento d’azienda, l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. presuppone la persistenza del rapporto di lavoro in capo al cedente al momento del passaggio. Ove il rapporto sia già cessato per effetto di un licenziamento non impugnato, l’assunzione del lavoratore da parte della società subentrante configura un nuovo rapporto, privo di continuità con il precedente. La sola successione temporale tra recesso e nuova assunzione non integra il presupposto del trasferimento e non consente il riconoscimento dell’anzianità maturata, del superiore inquadramento né della retribuzione individuale di anzianità. La censura che investe la valutazione di merito del giudice di appello, sostenuta da ragioni chiare, è inammissibile.
Il Fatto
Il lavoratore aveva agito nei confronti della società subentrante per conservare il trattamento economico di anzianità maturato alle dipendenze della precedente datrice di lavoro, per ottenere il riconoscimento di un superiore inquadramento e il pagamento delle somme corrispondenti.
Il Tribunale aveva rigettato le domande, escludendo la prosecuzione del rapporto dall’una all’altra società. La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che con la società subentrante si era costituito un nuovo rapporto, successivo al licenziamento, e che la domanda di accertamento dell’illegittimità del recesso era nuova, mai proposta in primo grado. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le proprie precedenti pronunce su controversie analoghe, alle cui motivazioni intende dare continuità, e ne conferma l’indirizzo.
Il primo motivo, incentrato sulla decadenza dall’impugnativa del licenziamento, è dichiarato inconferente. La Corte territoriale ha confermato l’accertamento della discontinuità tra i due rapporti e della mancata impugnazione del licenziamento; nessun riferimento è stato fatto all’ipotesi di decadenza evocata dal ricorrente.
Il secondo motivo, fondato sugli art. 2112 c.c. e sull’art. 20, comma 6, legge regionale n. 11/2010, è parimenti inconferente. Il giudice di appello ha escluso l’esistenza di un trasferimento d’azienda e ha dato atto della novità del rapporto instaurato con la società subentrante, esauritosi il primo con il recesso.
Il terzo motivo, che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile perché precluso dal filtro della doppia conforme. Quanto all’ultima censura, la Corte ribadisce che l’art. 2112 c.c. non è applicabile in mancanza del suo presupposto, ossia della persistenza del precedente rapporto, ormai estinto mediante un licenziamento non impugnato. Si tratta, in ogni caso, di censura attinente alla valutazione di merito del giudice di appello, basata su ragioni chiare che escludono ulteriori rivalutazioni.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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