Conflitto di giurisdizione sulla mobilità esterna dei dirigenti pubblici (Cass. civ. Sez. Un. n. 30836 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione delle controversie relative al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali, incluse quelle che investono la procedura di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale procedura integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso delle parti, riconducibile allo schema della cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ., e non la costituzione di un nuovo rapporto all’esito di una procedura concorsuale: non opera quindi la riserva di giurisdizione amministrativa del comma 4 della stessa disposizione. La contestazione della legittimità degli atti amministrativi presupposti, anche generali di autoregolamentazione, non sposta la giurisdizione, poiché il giudice ordinario ha il potere di disapplicarli in via incidentale ove li ritenga illegittimi.
Il Fatto
Un dirigente amministrativo di ruolo del servizio sanitario regionale propone ricorso al Tribunale, dolendosi del conferimento di un incarico dirigenziale da parte di un ente pubblico previdenziale a un’altra dipendente, in esito a una procedura di mobilità esterna. Il ricorrente assume di essere stato pretermesso pur avendo reiteratamente presentato domanda di mobilità intercompartimentale, e censura la mancata pubblicità della disponibilità in organico, l’assenza dei requisiti di professionalità in capo alla prescelta e l’illegittimità della procedura seguita.
Il Tribunale declina la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la Corte di appello conferma. Il ricorrente riassume il giudizio davanti al TAR, che a sua volta dubita della propria giurisdizione e solleva conflitto negativo, ritenendo che la controversia attenga alle modalità di svolgimento della procedura e non alla scelta di coprire la posizione mediante mobilità esterna.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dalla constatazione che l’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro e il conferimento degli incarichi dirigenziali. La riserva di giurisdizione amministrativa del comma 4 resta circoscritta alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici.
La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato con riferimento ai fatti materiali allegati e alle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio. La giurisprudenza costante della Corte — richiamata nelle pronunce Sez. Un. n. 13169 del 2006 e Sez. Un. n. 3677 del 2009 — riconosce al giudice ordinario il potere di verificare in via incidentale la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione, disapplicandoli ove illegittimi, quando il giudizio verta su posizioni di diritto soggettivo del lavoratore rispetto alle quali tali atti costituiscono meri presupposti.
La Corte distingue poi l’ipotesi in cui la contestazione investa direttamente l’esercizio del potere amministrativo e la conformità a legge degli atti organizzativi, riconducibile a una posizione di interesse legittimo (Sez. Un. n. 3052 del 2009, n. 22733 del 2011, n. 25210 del 2015), dal caso in cui il rapporto di lavoro costituisca l’oggetto effettivo del giudizio. La mobilità volontaria ex art. 30 realizza una cessione del contratto secondo i moduli civilistici dell’art. 1406 cod. civ., senza che venga in rilievo una procedura selettiva concorsuale: ne segue la giurisdizione ordinaria, come affermato in Sez. Un. n. 26265 del 2021.
Nel caso concreto la controversia investe in via principale il passaggio diretto di personale e la scelta del soggetto da destinare, atto di gestione del rapporto adottato dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Non è in discussione la scelta di ricorrere alla mobilità, ma il modo in cui la procedura si è svolta. La legittimità degli atti organizzativi costituisce perciò accertamento incidentale, che il giudice ordinario può compiere. Il conflitto va pertanto risolto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
Nota della Redazione
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