Correzione dell’errore materiale per omessa distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. II n. 7990 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa adozione, in dispositivo, del provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario costituisce errore emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.. La correzione è ammessa quando la richiesta di distrazione risulti correttamente avanzata negli atti difensivi della parte assistita. Il rimedio opera quindi anche in assenza di un’espressa statuizione sulla distrazione, tutte le volte che il relativo presupposto processuale sia stato ritualmente rappresentato nel giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il difensore di un controricorrente nel giudizio di cassazione presenta istanza di correzione dell’errore materiale avverso una precedente ordinanza della stessa Corte. Nel dispositivo di quest’ultima, pur essendo state liquidate le spese del giudizio di legittimità in favore dell’assistito, non era stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente in correzione assume che la richiesta fosse stata correttamente avanzata nel controricorso e che l’omissione nel dispositivo integri un errore materiale emendabile. La questione arriva così alla Seconda Sezione civile, chiamata a verificare la sussistenza dell’errore e il rimedio applicabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio già affermato in sede di legittimità secondo cui l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., richiamando Sezioni Unite n. 16037 del 2010.
La Corte verifica in concreto la sussistenza del presupposto, accertando che l’omissione non deriva da una scelta valutativa del giudice, ma da una mera dimenticanza nella redazione del dispositivo.
Elemento decisivo è la circostanza che la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata nel controricorso. La Corte ne trae la conseguenza che il provvedimento impugnato è effettivamente affetto da errore materiale, poiché il giudice era stato ritualmente investito della richiesta.
Accertata la sussistenza dell’errore, la Corte dispone la correzione dell’ordinanza, aggiungendo nel dispositivo, alla pagina indicata, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato Simone Labonia”.
La correzione viene così limitata all’integrazione del dispositivo mancante, con annotazione dell’ordinanza sull’originale del provvedimento corretto a cura della cancelleria. Il rimedio della correzione opera, dunque, come strumento che consente di conformare il dispositivo alla richiesta già avanzata dalla parte, senza necessità di un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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