Immissioni sonore e regolamento condominiale: motivazione e spese della chiamata in causa (Cass. civ. Sez. II n. 31021 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di immissioni sonore tra unità immobiliari, la clausola del regolamento condominiale che vieti ai condomini, ai conduttori e ai subaffittuari di arrecare disturbo con rumori non esonera il giudice dall’accertare, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la sussistenza di un nocumento oggettivo o di un oggettivo pericolo di danno, non essendo sufficiente la mera violazione della regola condominiale quando la stessa non individui fasce orarie o soglie specifiche. La motivazione che, pur sintetica, esponga le ragioni del rigetto in termini comprensibili integra il minimo costituzionale, non essendo più sindacabile in cassazione il vizio di insufficienza. Nel riparto delle spese, in applicazione del principio di causalità, il rimborso delle spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto va posto a carico dell’attore quando la chiamata si sia resa necessaria in relazione alle tesi di questi, risultate infondate; resta a carico del chiamante solo se l’iniziativa sia manifestamente infondata o palesemente arbitraria.

Il Fatto

I proprietari di un appartamento al piano rialzato di un condominio di edilizia residenziale pubblica convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, i proprietari degli appartamenti soprastanti, lamentando rumori provenienti dagli immobili concessi in locazione a studenti. Chiedevano la cessazione delle immissioni, per violazione del regolamento condominiale e per intollerabilità ex art. 844 cod. civ., e il risarcimento del danno non patrimoniale.

I convenuti si difendevano e chiamavano in causa i propri conduttori, chiedendo di essere tenuti indenni. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda verso gli eredi dei proprietari del primo piano, respingendo le domande di manleva. La Corte d’Appello di Bologna riformava la decisione, respingendo ogni pretesa risarcitoria e condannando i proprietari alla rifusione delle spese dei terzi chiamati. Propongono ricorso gli attori originari e ricorsi incidentali i convenuti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi motivi del ricorso principale, relativi all’omessa considerazione dell’art. 8 del regolamento condominiale e all’asserita motivazione apparente. Il Collegio rileva che la sentenza impugnata ha accertato la provenienza dei rumori ma non la loro attitudine a cagionare un pregiudizio oggettivo. La clausola regolamentare invocata, nella parte che vieta i rumori molesti, non individuava fasce orarie o soglie specifiche, cosicché la pretesa risarcitoria imponeva la verifica di un nocumento oggettivo o di un oggettivo pericolo di danno.

La valutazione complessiva delle testimonianze, dei verbali di intervento della Polizia municipale — tutti con esito negativo — e della natura e degli orari dei rumori ha condotto la Corte distrettuale a escludere l’intollerabilità. Il rigetto si fonda, inoltre, sull’assenza di una CTU, strumento tecnico normalmente necessario per accertare il livello di normale tollerabilità.

La motivazione, benché sintetica, soddisfa il minimo costituzionale. Richiamando le Sezioni Unite n. 26271 del 2025, il Collegio ribadisce che il sindacato sulla motivazione è circoscritto ai casi di assenza grafica, motivazione apparente o contrasto insanabile, restando escluso il vizio di sufficienza. Quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., la doglianza è inammissibile perché mira a una rivalutazione delle prove, riservata al giudice di merito.

Passando ai ricorsi incidentali, la Corte esamina i secondi motivi, relativi alle spese dei terzi chiamati. In applicazione del principio di causalità, poiché le pretese risarcitorie degli attori erano risultate infondate, la chiamata in causa dei conduttori si era resa necessaria proprio in ragione di quelle tesi. La condanna alle spese dei convenuti a favore dei chiamati era quindi erronea, non ricorrendo alcuna ipotesi di chiamata in causa manifestamente infondata o temeraria.

Infine, il motivo aggiunto degli attori è fondato. L’art. 287 c.p.c. consente la correzione per omissioni, errori materiali o di calcolo, non per emendare errori di giudizio. Non essendovi alcuna statuizione obbligatoria omessa né distonia tra motivazione e dispositivo, la Corte d’Appello non poteva elevare l’importo delle spese tramite la procedura di correzione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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