Recupero contributi trasporto pubblico locale legittimo se conforme alla legge statale (Cass. civ. Sez. I n. 20061 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero, da parte della Regione, delle quote di contributi di esercizio erogate in eccedenza alle assegnazioni statali nei confronti delle aziende di trasporto pubblico locale costituisce applicazione della normativa regionale di attuazione della disciplina statale in materia di Fondo nazionale trasporti. Tale recupero è coerente con la disposizione statale quando è contenuto entro la soglia del contributo statale, che non può risultare superiore al 60% dell’ammontare complessivo dei disavanzi. Il giudice di merito che ometta di considerare il complesso quadro normativo, statale e regionale, e fondi la decisione su un precedente relativo a una Regione priva di legge regionale di attuazione, incorre in violazione di legge, con conseguente cassazione della sentenza.

Il Fatto

Un’azienda per la mobilità nell’area di una città pugliese proponeva ricorso al TAR per l’annullamento della delibera della Giunta regionale con cui la Regione aveva deciso di recuperare le somme erogate in eccedenza alle assegnazioni statali del Fondo nazionale trasporti, trattenendo sui contributi di esercizio degli anni successivi una quota annua corrispondente al disavanzo certificato.

Il TAR rigettava il ricorso. Il Consiglio di Stato dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e rimetteva gli atti al giudice ordinario. Il Tribunale, con sentenza, affermava la legittimità della delibera e del recupero, rigettando la domanda di condanna verso la Regione. La Corte d’appello riformava la sentenza di prime cure e condannava la Regione al pagamento, applicando il principio di una precedente pronuncia di legittimità. La Regione ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. riguardo a una serie di norme statali e regionali. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento.

La legge n. 151/1981, legge quadro in materia di trasporti, ha istituito il Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale. Alla copertura delle differenze fra costi e ricavi partecipano, oltre allo Stato, anche le Regioni. La Regione, con la propria legge regionale n. 11/1990, ha disciplinato un piano pluriennale di rientro per estinguere le passività maturate al 31.12.1989, prevedendo che gli importi corrisposti per gli anni 1987, 1988 e 1989 siano considerati anticipazioni delle Regioni rispetto a eventuali interventi dello Stato.

Con il d.l. n. 98/1995, convertito con la legge n. 204/1995, è stato disposto uno stanziamento a favore del Fondo da erogare direttamente alle Regioni. L’art. 1, comma 14, prevede che il concorso dello Stato operi anche nei confronti delle Regioni che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi. In attuazione, la Regione ha emanato la legge regionale n. 37/1995, il cui art. 2 ha previsto che, in sede di liquidazione degli interventi finanziari, la Giunta recuperi le quote di contributi di esercizio erogate in eccedenza alle assegnazioni statali, secondo un piano di rientro.

Il recupero delle quote di contributi, con riferimento alle anticipazioni disposte dando copertura anche parziale ai disavanzi, è dunque applicazione della norma regionale, che è coerente con la disposizione statale nella misura in cui è relativa ad ammontare non eccedente la soglia del contributo statale, il quale non può risultare superiore al 60% dell’ammontare complessivo dei disavanzi.

Di tale complesso quadro la sentenza impugnata non ha tenuto conto, incentrando la decisione sul richiamo a una precedente pronuncia di legittimità ritenuta non pertinente, perché relativa a una Regione nella quale, a differenza di quella in esame, non era intervenuta la legge regionale. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri tre e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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