Compensazione delle spese e limitato accoglimento della domanda subordinata (Cass. civ. Sez. II n. 31022 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regolamento delle spese processuali, la dichiarazione di soccombenza reciproca e la conseguente determinazione delle quote da porre a carico di ciascuna parte rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a rispettare una esatta proporzionalità tra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente, restando tale valutazione sottratta al sindacato di legittimità. Il riferimento al limitato accoglimento di una domanda subordinata di restituzione, contenuto nella sentenza d’appello, non integra vizio di motivazione quando sia funzionale all’individuazione del valore della causa secondo l’art. 5 del D.M. n. 55/2014, nel testo modificato dal D.M. n. 147/2022, che nei giudizi per pagamento di somme ancora il valore alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata.

Il Fatto

Alcuni promittenti venditori di due unità immobiliari in corso di costruzione vengono convenuti in giudizio dalla promissaria acquirente, che chiede accertarsi la legittimità del recesso dal preliminare per inadempimento dei venditori, con condanna alla restituzione del doppio della caparra e dell’acconto versato. I convenuti resistono e propongono domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento della promissaria acquirente, con condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Rimini rigetta le domande attoree e accoglie la riconvenzionale, riconoscendo la risoluzione per scadenza del termine essenziale e un risarcimento danni, compensato con le somme già versate dalla promissaria acquirente. La Corte d’Appello di Bologna conferma il rigetto delle domande principali ma riduce sensibilmente il risarcimento riconosciuto ai venditori, disponendo la compensazione e la condanna di questi ultimi al pagamento della somma differenziale in favore della promissaria acquirente. Propongono ricorso per cassazione i promittenti venditori, articolando due motivi sul governo delle spese.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 9611 del 2024 per escludere ogni incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione anticipata rispetto alla composizione del collegio che definisce il giudizio, avendo la proposta funzione non decisoria. Sempre in via preliminare è riconosciuta la fondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del controricorso, depositato oltre il termine di quaranta giorni fissato dall’art. 370, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 3, comma 27, del D. Lgs. n. 149/2022, applicabile ai giudizi introdotti dopo l’1.1.2023: a fronte della notifica del ricorso, il deposito del controricorso risulta tardivo, con la conseguenza che la parte resistente deve considerarsi intimata.

Nel merito, i due motivi investono la motivazione sul governo delle spese e sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. La sentenza impugnata ha applicato la compensazione sul presupposto della reciproca soccombenza, essendo entrambe le parti portatrici di domande in tutto o in parte rigettate. Il richiamo della Corte territoriale al limitato accoglimento della domanda della Pandolfini è stato letto dal Collegio come riferito, in realtà, al limitato accoglimento della domanda della controparte, trattandosi di un mero errore materiale nell’indicazione del soggetto.

Secondo la Corte, l’espressione non segnala una valutazione della soccombenza limitata alle sole domande di condanna, ma giustifica l’applicazione dell’art. 5 del D.M. n. 55/2014, nel testo modificato dal D.M. n. 147/2022, che ancora il valore della causa alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata. Tale lettura è coerente con la risoluzione contrattuale, che ha reso priva di titolo la maggiore somma già incassata dai venditori. I ricorrenti, ritenuti prevalentemente soccombenti, non hanno del resto interesse a una liquidazione basata sul valore complessivo delle domande, poiché ciò comporterebbe l’applicazione di uno scaglione tariffario superiore e un aumento delle spese a loro carico.

È richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, secondo cui, in presenza di più capi di decisione con soccombenze reciproche, non trova applicazione il principio per il quale la parte che vede ridurre la somma richiesta non può mai essere condannata alla refusione delle spese, neanche in parte. La Corte ribadisce poi che la determinazione delle quote di compensazione ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, come affermato dai richiamati precedenti. Il ricorso è quindi rigettato e i ricorrenti sono condannati in solido, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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