Borsa di studio medici specializzandi non soggetta ad adeguamento triennale (Cass. civ. Sez. III n. 32182 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo agli iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I medici iscritti negli anni antecedenti restano soggetti alla disciplina dell’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale sia sotto quello economico, poiché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo in ordine alla misura della borsa di studio. L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all’adeguamento triennale, in virtù del blocco previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, da una serie di disposizioni legislative succedutesi nel tempo. Il motivo di ricorso che censura la sentenza d’appello sul punto è infondato; quello che denuncia la violazione di plurime disposizioni in tema di adeguatezza della remunerazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c..

Il Fatto

I ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alla scuola di specializzazione post lauream in anni successivi al 1991. Durante la frequenza percepirono una borsa di studio ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 8.8.1991 n. 257, importo che a loro avviso non integrava quella adeguata remunerazione imposta agli Stati membri dalla normativa comunitaria.

Convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e tre ministeri, chiedendo la condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione della normativa comunitaria, quantificato in euro 20.000 per ciascun anno di frequenza. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d’appello di Roma respinse il gravame ritenendo la pretesa fondata su un equivoco. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, cui le amministrazioni hanno resistito con controricorso, chiedendo anche la condanna ex art. 96 c.p.c..

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di diciassette disposizioni di legge e sostengono che la borsa di studio non poteva ritenersi una remunerazione adeguata; che, quand’anche adeguata al momento della sua introduzione, sarebbe divenuta inadeguata per il decorso del tempo e il mancato aggiornamento. La Corte dichiara il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui la disciplina dell’art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999 opera solo dall’anno accademico 2006-2007 e la Direttiva 93/16/CEE non impone obblighi ulteriori sulla misura della borsa.

Con il secondo motivo è censurata la parte della sentenza che ha escluso il diritto al risarcimento per la mancata indicizzazione annuale e dell’adeguamento triennale. La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 20006 del 19/07/2024, che ha stabilito come l’importo delle borse di studio degli specializzandi iscritti tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non sia soggetto all’adeguamento triennale, in virtù del blocco previsto con effetti convergenti e senza soluzione di continuità da una pluralità di interventi legislativi, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992 fino all’art. 36 della l. n. 289 del 2002. Al principio ha dato seguito la Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024. Il motivo è dunque infondato.

Il ricorso è rigettato. In tema di spese, la Corte esclude la compensazione integrale richiesta dai ricorrenti, osservando che la questione dell’adeguamento triennale non formò mai materia di dubbio nella giurisprudenza sino all’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite. Compensa pertanto le spese solo per un sesto, ponendo i restanti cinque sesti a carico dei ricorrenti, in solido, per euro 23.021,6.

La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è rigettata, in considerazione dei dubbi, sia pur infondati, sollevati dalla sezione rimettente. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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