Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 18534 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, si perfeziona quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione della controparte, che rileva soltanto ai fini delle spese. La dichiarazione di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la parte impugnante non vittoriosa non è tenuta a versare la somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.

Il Fatto

Il Comune di Venezia emetteva, in data 20/3/2014, ordinanza ingiunzione ex Regio Decreto n. 639 del 1910 per il pagamento del corrispettivo «uso pontili 2014», pari a euro 1500,00, nei confronti dei titolari di licenze taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente. I destinatari proponevano opposizione, eccependo l’inadempimento del Comune agli obblighi di manutenzione dei pontili e chiedevano la disapplicazione degli atti amministrativi.

Il Tribunale di Venezia rigettava la domanda di annullamento. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 975/2020, accoglieva invece il gravame, ritenendo applicabile l’art. 1460 cod. civ. e legittimo il rifiuto di pagare il canone per il 2014, in ragione delle carenze di sicurezza dei pontili accertate in CTU. Avverso tale pronuncia il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; in data 24/4/2025 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorrente, in data 24/4/2025, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. La questione da risolvere non attiene ai motivi di impugnazione, ma alla disciplina della rinuncia al ricorso per cassazione e ai suoi effetti processuali.

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, espresso anche a Sezioni Unite n. 34429 del 2019, secondo cui la rinuncia al ricorso risulta perfezionata quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione della controparte, che assume rilievo soltanto ai fini delle spese. Nella specie, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la Corte non provvede, in assenza di attività difensiva da parte degli intimati, rimasti tali.

Il Collegio affronta, infine, la questione del contributo unificato. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che pone a carico della parte impugnante non vittoriosa l’obbligo di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 25485 del 2018 e Sez. V n. 31732 del 2018. Ne consegue che la dichiarazione di estinzione non è accompagnata dall’ordine di pagamento del contributo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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