Contumace e presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata (Cass. civ. Sez. II n. 10920 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 2-sexies, lettera b), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, non esclude il diritto all’equa riparazione della parte contumace, ma incide sul riparto dell’onere della prova, ponendo una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo. Tale presunzione è superabile con la prova contraria del patema d’animo discendente dalla conoscenza del processo e dall’interesse alla sua rapida conclusione, prova che può essere data con ogni mezzo, compresa quella testimoniale. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria è indagine di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il diritto alla prova impone di ritenere ammissibili le prove rilevanti, non potendo il giudizio di rilevanza investire la verosimiglianza dei fatti né la probabilità dell’esito positivo della prova.
Il Fatto
Due ricorrenti hanno proposto ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Roma che, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, aveva confermato il rigetto della domanda di equo indennizzo avanzata da una sola di essi, mantenendo l’accoglimento parziale per l’altro in relazione alla durata non ragionevole di un processo civile presupposto.
La questione decisiva riguarda la parte rimasta contumace nel giudizio presupposto: il giudice del merito aveva tratto dall’inerzia processuale il convincimento della insussistenza del danno, respingendo le istanze istruttorie volte a dimostrare l’interesse alla rapida definizione della lite. Il ricorso denuncia la nullità del decreto e l’omesso esame di fatti decisivi, oltre all’omessa pronuncia su motivi di opposizione relativi al calcolo dell’indennizzo.
La Motivazione della Corte
Sui primi due motivi, esaminati congiuntamente, la Corte ricostruisce il quadro normativo. Nella disciplina antecedente alla legge n. 208 del 2015, le Sezioni Unite n. 585 del 2014 avevano riconosciuto alla parte contumace il diritto all’indennizzo, ferma restando la valutabilità del comportamento processuale ai fini dell’art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001. La nuova disposizione ha invece introdotto una presunzione legale relativa di disinteresse, dettando una disciplina della formazione e della valutazione della prova applicabile anche ai giudizi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della riforma.
Il superamento della presunzione richiede la dimostrazione del pregiudizio, cioè del patema d’animo conseguente alla perdurante incertezza sulle questioni dedotte in lite: si tratta di un fatto, provabile con ogni mezzo, compresa la prova testimoniale. L’accertamento della sufficienza della prova contraria resta affidato al giudice di merito, ma è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte confuta la tesi secondo cui la contumacia risponderebbe sempre a una legittima scelta difensiva: ammettere ciò renderebbe la presunzione non rispondente all’id quod plerumque accidit e, in pratica, abrogante della norma.
Nel caso concreto il giudice del merito ha respinto le deduzioni istruttorie in quanto irrilevanti e generiche. La Corte rileva che il diritto alla prova impone di assumere tutte le prove rilevanti, mentre la rilevanza concerne l’attitudine astratta a dimostrare la fondatezza della domanda, non la verosimiglianza dei fatti. Le circostanze indicate rivelano attitudine dimostrativa di fatti inerenti proprio alla sussistenza del pregiudizio: è quindi configurabile il vizio di omesso esame di fatti decisivi.
Fondato è anche il terzo motivo, relativo alla parte la cui domanda era stata accolta. Sussiste l’omessa pronuncia sui motivi di opposizione concernenti il calcolo dell’indennizzo, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso è accolto, il decreto cassato e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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