Danno futuro da errore professionale del consulente contabile: prova della riscossione (Cass. civ. Sez. III n. 32554 del 13.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da responsabilità professionale del consulente contabile e fiscale, prospettato come futuro, è risarcibile solo se il contribuente fornisca la prova dell’elevato grado di probabilità del suo verificarsi. Le comunicazioni di irregolarità e gli avvisi bonari, pur non elencati tra gli atti impugnabili dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sono impugnabili davanti al giudice tributario, in ragione dei principi di tutela del contribuente e di buon andamento della p.a. La mancata impugnazione di tali atti, quando siano seguiti da cartelle di pagamento, non cristallizza la pretesa tributaria. Il loro rilascio non dimostra di per sé la riscossione: la riscossione resta soggetta alle determinazioni del terzo soggetto, l’agente, del quale occorre allegare e provare il concreto avvio mediante atti come l’estratto di ruolo o atti interruttivi della prescrizione.
Il Fatto
Due ex soci, accomandatario e accomandante di una s.a.s., avevano convenuto la società di consulenza contabile incaricata, dal 2004 al 2010, della contabilità e della gestione fiscale. Dopo la revoca dell’incarico nel 2011, il contribuente aveva ricevuto tre comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative a un adeguamento a studi di settore, a perdite imputate ai soci in difformità dalle quote e a un omesso versamento IVA.
Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria per quanto di ragione. La Corte d’appello l’aveva riformata, escludendo la prova del depauperamento patrimoniale, in quanto le comunicazioni non costituivano atti impositivi. I soci hanno proposto ricorso per cassazione; la società controricorrente ha articolato ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, il cui elenco ha carattere tassativo. In forza dei principi di tutela del contribuente e di buon andamento della p.a., ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria è impugnabile davanti al giudice tributario, anche senza forma autoritativa. La Corte richiama Cass. n. 25297 del 2014 e Cass. n. 3315 del 2016, sull’immediata impugnabilità dell’avviso bonario ex art. 36-bis, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, e Cass. n. 10667 del 2025.
Da qui l’errore del ricorrente, che aveva sostenuto la cristallizzazione della pretesa per mancata impugnazione: le comunicazioni erano impugnabili, senza preclusioni, e il mancato ricorso non consolidava il credito. Restava accertato che l’amministrazione aveva manifestato pretese tributarie, ma non risultava allegato alcun séguito esattoriale — cartella o altro atto interruttivo della prescrizione decennale, trattandosi di reddito d’impresa e IVA.
La Corte ricostruisce la nozione di danno futuro: non basta l’eventualità o il pericolo, ma occorre la certezza o un elevato grado di probabilità, fondato su una lesione già avvenuta. Se è risarcibile il danno che si radica in una causa presente, non lo è quello che necessita di un’altra causa, che potrebbe sorgere o mancare: richiama Cass. n. 40120 del 2021, con la precisazione di Cass. n. 1266 del 1958.
È vero che l’Agenzia ha l’obbligo di promuovere la riscossione; ma questa resta soggetta alle determinazioni dell’agente. Il ricorrente non ha allegato che la riscossione sia stata promossa: avrebbe potuto produrre un estratto di ruolo attestante la pendenza del debito. La Corte esclude, inoltre, il decorso della prescrizione, sospesa dalla legislazione emergenziale pandemica ex artt. 67 e 68 d.l. n. 18/2020, richiamando Cass. n. 960 del 2025. La Corte territoriale ha così escluso, con accertamento di fatto, la prova della persistenza dell’elevato grado di probabilità richiesto. Ricorso principale rigettato, incidentale assorbito, spese di legittimità secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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